Cessione partecipazioni qualificate e regime fiscale delle plusvalenze
di EVOLUTIONLa plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata è imponibile per la misura del 49,72%. Pertanto, ipotizzando l’applicazione della massima aliquota IRPEF (senza considerare le addizionali) del 43%, si ottiene un carico effettivo globale massimo del 21,28%.
Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14%. L’incremento è conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires al 24%.
A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni qualificate.
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione non qualificata è imponibile per la misura del 100% e sconta una imposta sostitutiva del 26%.
Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, concorrono al reddito nella misura del:
- 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere dal 2018 al 31.12.2018;
- 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 01/01/2009 al 31/12/2017;
- 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima del 01/01/2009.
Dal 1° gennaio 2019, la plusvalenza non concorrerà a formare il reddito imponibile, nel senso che sarà tassata separatamente.
Vale la pena qui sottolineare che, l’articolo 2, comma 3 del D.M. 26/05/2017 dispone che detta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |