10 Marzo 2022

La posizione del socio che recede dallo Studio Associato

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners
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Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo, al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli artt. 2285 e ss. c.c., che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una società di persone in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L’istituto del recesso di un socio da uno Studio Associato è quindi disciplinato dall’art. 2285 c.c., che così dispone “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.

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