25 Gennaio 2024

La prescrizione del rimborso del credito Iva erroneamente compensato

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di Iva, l’articolo 30, D.P.R. 633/1972, stabilisce che l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione annuale deve essere utilizzata dal contribuente in detrazione dell’imposta dovuta per i periodi successivi, ovvero può essere richiesta a rimborso, ma solamente nelle ipotesi indicate dalla legge (articolo 30, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972) e, in ogni caso, nell’ipotesi di cessazione dell’attività. In particolare, il contribuente può chiedere il rimborso:

  1. quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell’imposta assolta sugli acquisti o importazioni;
  2. quando effettua operazioni non imponibili, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, P.R. 633/1972, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  3. limitatamente all’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili;
  4. quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies, P.R. 633/1972;
  5. quando si tratta di soggetto non residente e senza stabile organizzazione nello Stato.
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