30 Novembre 2015

La presentazione dei modelli INTRASTAT per le agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, di cui agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat, entrate in vigore il 1° gennaio 2010 per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Pertanto, la vendita di un “pacchetto turistico”, essendo un servizio assoggettato a Iva nel Paese del prestatore, non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010, Parte I, § 12). Ai sensi, infatti, dell’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto “B2B”, risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche”, dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.

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