27 Maggio 2016

La presentazione della dichiarazione d’intento per le importazioni

di Marco Peirolo
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Dal 25 maggio 2015, gli importatori sono dispensati dall’obbligo di consegnare in dogana la copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione, in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2014, secondo cui “l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione”.

La semplificazione, che avrebbe dovuto applicarsi entro la fine del mese di marzo 2015, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, è stata rinviata al 25 maggio 2015 in considerazione dell’altissima percentuale di errori nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento nelle dichiarazioni doganali; circostanza, quest’ultima, che ha impedito di attivare l’interoperabilità tra il sistema AIDA e il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, necessaria per dispensare gli importatori dall’adempimento della presentazione in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento (note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 maggio 2015, n. 58510 e 20 aprile 2015, n. 46452).

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