La presentazione dell’istanza di ruling per il patent box
di Davide DavidNel precedente contributo si è evidenziato che le imprese che intendono beneficiare del patent box per il 2016 per l’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili (IP) sono tenute (per obbligo) a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita istanza di ruling entro il 31 dicembre 2016, oltre che a trasmettere, sempre entro la stessa data, il modello per l’opzione.
La medesima istanza può essere presentata, in via facoltativa, in caso concessione in uso degli IP (utilizzo indiretto) nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
La procedura di ruling è diretta alla determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, del contributo economico degli IP alla produzione del reddito complessivo ed ha ad oggetto l’ammontare “dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi” (cfr. articolo 1, comma 39, L. 190/2014).
L’accesso alla procedura di ruling è regolamentato dal provvedimento direttoriale del 1.12.2015, il quale statuisce che l’istanza va presentata in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero previa consegna diretta all’Ufficio (con rilascio della attestazione di avvenuta ricezione).
L’Ufficio competente per la presentazione dell’istanza (come indicato dal provvedimento del 6.5.2016) è:
- per i soggetti che nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza hanno indicato un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi (prendendo a riferimento il maggiore dei due dati) pari o superiore a euro 300.000.000, la Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, a Roma (via Cristoforo Colombo 426) o a Milano (via Manin 25);
- per gli altri soggetti, le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano dell’Agenzia delle Entrate competenti in relazione al domicilio fiscale dell’istante alla data della presentazione dell’istanza.
Nell’istanza di ruling per la determinazione del reddito agevolabile, oltre ai dati indentificativi del contribuente, va indicato l’oggetto del ruling e cioè (cfr. articolo 2 del provvedimento del 1.12.2015):
- in caso di utilizzo diretto degli IP, la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita;
- in caso di utilizzo indiretto degli IP, la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo degli IP nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
In entrambi i casi l’istanza deve anche contenere:
- l’indicazione della tipologia di IP dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di complementarietà tra i diversi beni agevolati, qualora esistente;
- l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore degli IP.
Le suddette indicazioni vanno fornite riportando il romanino attribuito agli IP e alle attività di ricerca e sviluppo, rispettivamente dall’articolo 6 e dall’articolo 8 del D.M. 30.7.2015.
Per gli IP i romanini sono i seguenti:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi di impresa;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Per le attività di ricerca e sviluppo i romanini sono i seguenti:
- la ricerca fondamentale;
- la ricerca applicata;
- il design;
- l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
- le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.
È da ritenere che nell’istanza da presentare entro il 31 dicembre 2016 tutte le suddette indicazioni possano essere riportate in forma sintetica, per poi fornire un dettaglio analitico con la relativa documentazione a supporto entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza (a norma dell’articolo 6 del provvedimento del 1.12.2015).
Per quanto concerne l’indicazione del vincolo di complementarietà, occorre evidenziare che, a norma dell’articolo 42-ter della L. 190/2015, più IP (anche di tipologie diverse) collegati da vincoli di complementarietà possono costituire un unico bene agevolabile qualora “vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi”.
Per quanto poi riguarda la identificazione dei singoli IP, occorre tenere conto che sono agevolabili i soli beni immateriali che risultino adeguatamente protetti.
A tale riguardo la circolare AdE 11/E/2016 fornisce una dettagliata analisi dei livelli di protezione richiesti per consentire l’agevolazione, con indicazione anche della documentazione da presentare a supporto del livello di protezione riferibile agli IP indicati nell’istanza di ruling (documentazione che è possibile presentare anche nei 120 giorni successivi la presentazione dell’istanza).
Sempre nei 120 giorni successivi la presentazione dell’istanza (quindi non necessariamente nell’ambito dell’istanza) andrà poi presentata una memoria integrativa e la documentazione a supporto per:
- l’identificazione analitica degli IP agevolabili;
- il dettaglio dei vincoli di complementarietà eventualmente esistenti tra gli IP;
- la descrizione analitica delle attività di ricerca e sviluppo svolte e del diretto collegamento delle stesse con gli IP;
- l’illustrazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico (da determinarsi sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento) e delle ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
L’illustrazione di cui all’ultimo punto non è richiesta per le microimprese, piccole e medio imprese (qualificabili come tali ai sensi dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE). Tali imprese possono infatti definire i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico in contraddittorio con l’Ufficio.
Una volta ricevuta l’istanza e la memoria integrativa con la documentazione a supporto, l’impresa verrà contattata dall’ufficio competente per la verifica della completezza delle informazioni fornite e, se del caso, per richiedere della ulteriore documentazione.
Dopodiché si attiva il procedimento di ruling finalizzato alla sottoscrizione dell’accordo con il quale vengono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico (in caso di utilizzo diretto degli IP) ovvero dei redditi derivanti dall’utilizzo degli IP (in caso di utilizzo indiretto).