9 Ottobre 2019

La prevalenza negli acquisti della Srl esclude l’accesso al forfettario

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Quando la società partecipata effettua una significativa quantità di acquisti da un socio, quest’ultimo vede preclusa la possibilità di accedere al regime forfettario; questo è il chiarimento principale contenuto nella risposta all’istanza di interpello n. 398 di ieri, 8 ottobre.

Il controllo della Srl innesca la causa di esclusione ai fini dell’applicazione del regime agevolato ex L. 190/2014; tale controllo deve essere analizzato anche in termini di rapporti economici tra socio e società, in relazione ai particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra i due soggetti.

 

Il controllo delle Srl

La nuova definizione, introdotta dal 2019, della causa di esclusione relativa al possesso di partecipazioni in Srl (articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014), è nella sua logica ben nota e pregiudica la possibilità di applicare il regime forfettario al contribuente, quando contemporaneamente sia esercitato il controllo nella Srl e questa svolga attività riconducibile a quella esercitata dal socio (quest’ultimo requisito va valutato in termini di inclusione dei codici attività di socio e società nella medesima sezione Ateco, nonché per il fatto che il socio fatturi alla società, la quale si deduce il costo evidenziato nella fattura ricevuta).

Proprio sul tema del controllo si stanno susseguendo ripetuti chiarimenti (non sempre univoci) da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il controllo, normalmente, si manifesta tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ma può essere integrato anche nel caso in cui vi sia una influenza dominante (in particolare, quando la partecipazione è nella misura del 50%), mentre pare di potersi escludere l’esistenza di un controllo quando la percentuale di partecipazione sia inferiore alla suddetta percentuale (per approfondimenti sul punto si rinvia al precedente contributo “Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl”).

Così pure è scontato che il controllo vada verificato tenendo in considerazione le quote di partecipazione detenute dai familiari del socio.

Poco chiaro è invece come si possa verificare, per l’esame che stiamo conducendo, un controllo per influenza dominante di altro soggetto “in virtù di particolari vincoli contrattuali” ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 3), cod. civ..

Anzi, sul punto si è avuto modo di leggere posizione davvero singolari, quale quella proposta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 334 del 08.08.2019: “Tuttavia, l’istante ha precisato che potrebbero essere presenti nell’anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell’intero fatturato annuo). Al riguardo si osserva che non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, qualora l’istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

Pur notando l’utilizzo dei condizionali, non si capisce che tipo di particolari vincoli contrattuali possano esservi quando il socio fattura, addirittura anche il 100%, nei confronti della società, quando tali acquisti sono modesti in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti; quello richiamato pare un parametro del tutto irrilevante ai fini di tale indagine.

Sul punto contribuisce a far chiarezza la risposta all’istanza di interpello n. 398 del 08.10.2019 in commento, nell’ambito della quale la verifica della significatività dei rapporti contrattuali viene spostata in capo alla società partecipata: “Tuttavia, qualora siano presenti nell’anno 2019 rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (da cui emerga, a mero titolo esemplificativo, che l’istante è l’unico o il principale fornitore della società, ad esempio attraverso un confronto tra il fatturato dell’istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio), non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto dell’istante sulla società di cui è socio”.

Quindi, in sintesi, non rileva il fatto che il socio fatturi principalmente (o anche esclusivamente) alla società partecipata, ma, piuttosto, quanto questo fatturato pesa in capo a tale società, in relazione al totale degli acquisti.

Inoltre, va osservato, tale prevalenza degli acquisti non è di per sé sufficiente a far scattare la causa di esclusione, ma, al contrario, è da considerarsi esclusivamente come una spia, un elemento segnalazione di un possibile controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 3), cod. civ., che comunque andrebbe indagato e ponderato nei fatti, sulla base della complessiva situazione della società.

Quindi, va detto, nessun automatismo nell’esclusione del socio (l’Agenzia utilizza giustamente il condizionale anche in questo caso), sotto il profilo del controllo, anche nel caso in cui il suo fatturato sia interamente indirizzato nei confronti della società partecipata.

Certamente, al ricorrere di tale situazione, il socio dovrebbe valutare con più cautela la propria posizione.

Il processo tributario