13 Luglio 2020

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – I° parte

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Ministro Spadafora ha distribuito la prima bozza del c.d. “testo unico sullo sport”, ossia il decreto delegato di cui alla L. 86/2019. La scelta, del tutto condivisibile, è stata quella di riunire in un unico testo tutte le deleghe indicate nel testo legislativo.

Il lavoro costituisce una revisione di tutta la governance e la disciplina dello sport italiano, fino ad oggi determinata sostanzialmente da tre provvedimenti: dal D.Lgs. 242/1999 (meglio noto come decreto Melandri – per la parte istituzionale sullo sport), dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo e dall’articolo 90 L. 289/2002 per la parte sul dilettantismo.

Appare ovvio come, in una prospettiva così ambiziosa, questa prima bozza contenga alcune luci e molte ombre ma sono convinto che i contributi delle forze politiche potranno riordinare in maniera ottimale la materia.

Intanto viene finalmente definito cosa debba intendersi per “sport”.

Si parla di qualsiasi forma di attività fisica. Qui si presenterà il problema se i giochi in cui prevale la componente mentale, pensiamo ad esempio a certi giochi di carte (vedi burraco) o agli ormai emergenti e-sports potranno, alla luce di questa definizione, rientrare nella categoria delle attività sportive.

Si dovrà iniziare a convivere con la maggiore novità a livello istituzionale. Mentre, fino ad oggi, il referente a cui lo Stato aveva affidato ogni competenza in materia di sport era il Coni, ora le competenze sono distribuite (in maniera più o meno organica) tra tre soggetti: il Coni, la società Sport e Salute e l’ufficio sport (futuro dipartimento) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da evidenziare, rispetto alla situazione odierna, che, essendo rimasto al Coni solo la competenza in materia di “preparazione degli atleti”, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva escono dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del Coni e sono “sostituiti” dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato.

Al Coni viene riassegnata una pianta organica di personale al fine di meglio evidenziare l’autonomia tra detto ente e la Sport e Salute spa.

Sul territorio il Coni manterrà la sua presenza istituzionale con il Presidente regionale mentre la struttura operativa prima alle sue “dipendenze” diventerà un comitato territoriale per la promozione dello sport, presieduto da un rappresentante della Regione e composto da membri indicati dall’amministrazione scolastica, dal Coni, dal Cip, da Sport e Salute e dagli enti di promozione sportiva.

Viene accentuato il carattere privatistico delle Federazioni e delle discipline sportive associate e i loro bilanci non saranno più approvati dalla Giunta nazionale del Coni ma direttamente dai Consigli Federali. Solo in caso di parere contrario del collegio dei revisori si procederà alla convocazione della assemblea generale della Federazione o della disciplina associata per l’approvazione del bilancio.

Il riconoscimento degli enti di promozione sportiva è affidato all’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Importanti novità in materia di società sportive dilettantistiche. Viene infatti previsto, in analogia con quanto indicato dal D.Lgs. 112/2017 per l’impresa sociale, che possono diventare tali tutte le società di cui al libro V del codice civile. Qui si pone il problema di come possano, le società di persone, fattispecie collocate all’interno del citato libro codicistico, garantire l’assenza del fine di lucro come richiesto, stante il fatto che non viene prevista in questo caso la separazione del patrimonio della società da quello dei singoli soci.

Ma la novità sicuramente di maggiore rilievo appare essere il recepimento, del tutto auspicato, del principio già presente per le imprese sociali, che vede la possibilità, nelle società sportive dilettantistiche, di destinare: “una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o degli avanzi di gestione annuali … alla distribuzione … di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”. Una riedizione, in modo più confacente alla realtà dello sport, di quella che era stata la società sportiva dilettantistica lucrativa, poi abrogata.

Contrariamente (e per fortuna) a quanto accade oggi viene previsto che la finalità sportiva debba essere prevalente e l’eventuale esercizio di attività diverse deve essere solo secondario e strumentale.

Altra novità da sottolineare è la previsione della ammissibilità del rimborso al socio “del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato”, oggi ritenuta genericamente non ammessa.

Viene meglio chiarita la clausola di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica” (quindi anche quelle di carattere non amministrativo) in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operano nell’ambito della medesima federazione o disciplina sportiva associata.

Vengono poi confermate, al momento in maniera molto “disordinata”, alcune agevolazioni tributarie già in essere.

Si parte dalla conferma della non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 28 D.P.R. 600/1973 ai contributi del Coni, delle FSN e degli Eps, l’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la conferma della presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 euro, l’applicabilità dell’articolo 4 comma quarto del decreto Iva. Tale ultima indicazione, se confermata nel testo finale potrebbe far cessare le preoccupazioni sull’applicabilità di tale disposizione alle società sportive dilettantistiche.