La procedura analitico-induttiva basata sulle percentuali di ricarico
di Angelo GinexL’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall’importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall’impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017.
Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è disciplinato dall’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, secondo cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle percentuali di ricarico, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul tovagliometro, sui parametri contabili e sugli studi di settore.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale accoglimento del gravame dalla stessa proposto, riteneva legittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato, per l’appunto, sulle percentuali di ricarico e sugli esiti della attività di verifica fiscale a carico di una S.r.l. in liquidazione, riducendo però l’ammontare dei ricavi non dichiarati all’importo risultante dall’applicazione sul costo del venduto accertato della percentuale di ricarico medio ponderato.
Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto l’error in iudicando in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale del Lazio per aver erroneamente identificato l’oggetto della rettifica nel solo guadagno netto costituito dal ricarico applicato sul costo del venduto accertato e non nei maggiori ricavi emersi dalla verifica fiscale (pari alla differenza tra quelli induttivamente determinati dai verificatori e quelli invece dichiarati dalla contribuente).
In particolare, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale del Lazio, così operando, avrebbe completamente azzerato l’effetto evasivo d’imposta derivante dalla dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivamente accertati.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato che l’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua:
- applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato nei confronti dell’impresa;
- sommando l’importo così ottenuto (margine di guadagno) al predetto costo del venduto accertato;
- detraendo dall’importo così ottenuto (ricavi accertati) i ricavi dichiarati dall’impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.
In altri termini, la percentuale di ricarico medio ponderato, desunta dall’Amministrazione finanziaria attraverso la contabilità aziendale, deve essere applicata al costo del venduto accertato nei confronti dell’impresa, in modo da sommare l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato e determinare i ricavi complessivamente accertabili, dai quali detrarre poi quelli dichiarati, calcolando così il maggior reddito occultato.
Quindi: maggior reddito occultato = ricavi accertati – ricavi dichiarati, laddove ricavi accertati = [(percentuale di ricarico medio ponderato*costo del venduto accertato) + costo del venduto accertato].
Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della stessa sulla base del principio di diritto indicato.