5 Ottobre 2020

La procedura di controllo del bollo sulle e-fatture slitta al 2021

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

La procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (SdI) sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2021.

Si tratta di una delle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Rilancio finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più precisamente, l’articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) ha disposto il rinvio, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 12-novies, comma 1, del precedente D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 58/2019). L’articolo 143, quindi, interviene proprio sul ricordato articolo 12-novies, stabilendo che il quarto periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il Sistema di interscambio (…)”.

Come si legge nella relazione illustrativa al Decreto Rilancio, “la proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 12-novies, D.L. 34/2019, l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare mediante procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, con riferimento alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014, infatti, “le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta”.

In particolare, l’articolo 12-novies in esame prevede che ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate. Peraltro, nelle ipotesi in cui non sia possibile effettuare tale verifica mediante procedure automatizzate, continua ad essere applicabile la disciplina ordinaria di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, prevista dal D.P.R. 642/1972 (recante il Testo Unico sull’imposta di bollo).

L’articolo 17 D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 157/2019), modificando l’articolo 12-novies D.L. 34/2019, ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti finalizzata alla determinazione dell’importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In tale ipotesi, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 per ritardati od omessi versamenti diretti, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Peraltro, lo stesso articolo 17 D.L. 124/2019 ha previsto che, per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Come detto, in base alla formulazione previgente dell’articolo 12-novies, la procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio avrebbe dovuto trovare applicazione alle fatture inviate a dal 1° gennaio 2020.

Per effetto delle novità introdotte dall’articolo 143 del Decreto Rilancio, le disposizioni contenute nell’articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019 si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il Sistema di interscambio.