2 Aprile 2019

La procedura di variazione dell’Iva in caso di cessione del credito

di Marco Peirolo
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Nella cessione di crediti pro solvendo, il soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta per mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa resta il cedente anche se l’insinuazione al passivo è stata effettuata dal cessionario.

È la risposta all’interpello n. 91 del 1° aprile 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti, ai fini della procedura di variazione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, del disallineamento tra il soggetto che ha emesso le fatture, cioè colui che ha ceduto il credito, e quello nei cui confronti la procedura concorsuale è stata dichiarata infruttuosa, vale a dire il cessionario del credito.

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