2 Aprile 2019

La procedura di variazione dell’Iva in caso di cessione del credito

di Marco Peirolo
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Nella cessione di crediti pro solvendo, il soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta per mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa resta il cedente anche se l’insinuazione al passivo è stata effettuata dal cessionario.

È la risposta all’interpello n. 91 del 1° aprile 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti, ai fini della procedura di variazione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, del disallineamento tra il soggetto che ha emesso le fatture, cioè colui che ha ceduto il credito, e quello nei cui confronti la procedura concorsuale è stata dichiarata infruttuosa, vale a dire il cessionario del credito.

Tale indicazione si pone a completamento della risoluzione 120/E/2009, che, nel diverso caso della cessione di crediti pro soluto, ha chiarito che la nota di variazione deve essere emessa dal cedente, sempreché si sia insinuato nel passivo prima di avere ceduto il credito; con la conseguenza che, se ad insinuarsi nel passivo è il cessionario, la nota di variazione può essere emessa esclusivamente dal cessionario.

Sul piano giuridico, con il contratto avente per oggetto la cessione del credito, il creditore trasferisce il proprio credito ad un terzo (articoli 1260 e ss. cod. civ.). A livello di struttura, quindi, la cessione del credito determina una successione a titolo particolare: un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre l’obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Ai sensi dell’articolo 1267 cod. civ., in caso di cessione del credito a titolo oneroso, il cedente, pur dovendo garantire l’esistenza del credito al momento della cessione, non risponde della solvenza del debitore. Ne consegue che, in questa ipotesi, il cedente è liberato nel momento in cui cede il credito al cessionario (cessione pro soluto).

Il cedente, tuttavia, può assumere la garanzia della solvibilità del credito, rispondendo così dell’inadempimento del debitore ceduto (cessione pro solvendo). Sotto questo profilo, il citato articolo 1267 cod. civ. precisa che, “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”.

Dalla risoluzione 120/E/2009 si evince che la differente clausola con la quale viene perfezionata la cessione dei crediti non incide sul soggetto legittimato ad insinuarsi nel passivo, che resta il cessionario, in qualità di titolare del credito ceduto, salvo che l’insinuazione sia stata effettuata dal cedente prima di cedere il credito. In caso di infruttuosità della procedura concorsuale, infatti, il relativo esito è accertato in via definitiva in capo al soggetto che si è insinuato nel passivo, quale che sia la tipologia di cessione dei crediti (pro soluto o pro solvendo).

Dal punto di vista sostanziale, invece, se i crediti sono ceduti con clausola pro solvendo, si verifica un disallineamento tra il soggetto che ha emesso le fatture e quello nei cui confronti la procedura concorsuale è stata dichiarata infruttuosa, in ragione del fatto che gli effetti della procedura si riverberano in capo al cedente, restando responsabile dell’inadempimento del debitore ceduto.

Di contro, la risposta all’interpello n. 91/2019 in commento ha confermato che il predetto disallineamento non si verifica se i crediti sono ceduti con clausola pro soluto, in quanto il soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione è il cessionario, cioè colui che si è insinuato nel passivo dopo la cessione del credito; il cedente, infatti, non essendo responsabile dell’inadempimento del debitore ceduto, perde il diritto ad attivare la rettifica diminutiva di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972.

L’eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui il cedente si sia insinuato al passivo prima di cedere il credito, nel qual caso – precisa la risoluzione 120/E/2009è il cedente stesso ad avere il diritto di emettere la nota di variazione.

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