20 Luglio 2017

La procedura di sospensione dell’atto impugnato

di EVOLUTION
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Nell’ambito del processo tributario, l’articolo 47 D.Lgs. 546/1992 regola la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato subordinandola alla sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i profili procedimentali dell’istituto.

Ai sensi articolo 47, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato qualora sussistano i seguenti presupposti:

  • il fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza o verosimiglianza della pretesa tributaria;
  • il periculum in mora, ovvero il pericolo attuale di un danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato.

In linea generale, il procedimento cautelare, che si innesta nell’ambito del processo di impugnazione dell’atto oggetto di sospensiva, si svolge secondo le seguenti fasi:

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