13 Dicembre 2017

La procura alle liti nel processo tributario

di EVOLUTION
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Ai sensi dell’articolo 83 c.p.c. la facoltà di proporre domande in giudizio (c.d. ius postulandi) viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico il caso della revoca della procura.

La procura alle liti, che deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale autentica la firma del conferente l’incarico, può essere di due tipi: generale o speciale.

La procura generale è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale è invece quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

L’incarico di assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 7, D.Lgs. 546/1992 può essere conferito:

  • con atto pubblico (è tale l’atto redatto, nel rispetto di determinate formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ex articolo 2699 cod.civ.);
  • con scrittura privata autenticata (è tale la scrittura la cui sottoscrizione è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale ex articolo 2703 cod.civ.);
  • in calce o a margine di un atto (vale a dire, rispettivamente, subito dopo l’ultimo rigo dell’ultima pagina dell’atto cui viene apposta o sulla parte laterale della prima pagina dell’atto medesimo);
  • oralmente (ovvero, nel corso dell’udienza pubblica e se ne dà atto a verbale).

Ex articolo 85 c.p.c. la procura alle liti può essere sempre revocata dalla parte e il difensore può sempre rinunciarvi. Tuttavia, esse non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Quindi, il difensore revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato conserva la rappresentanza legale per tutti gli atti processuali fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro difensore.

Qui di seguito si propone un facsimile di revoca della procura.


ATTO DI REVOCA DELLA PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. ……………………….., C.F. …………………………….., nato a ……………….. il …………………….. e residente in ……………………. alla via ………………………….., (oppure, Sig. ……………………….., C.F. …………………………….., nato a ……………….. il …………………….. e residente in ……………………. alla via ………………………….., in qualità di legale rappresentante della società ……………………., con sede in …………………. alla via …………………………..) dichiara di revocare, con decorrenza dal ………………, la procura generale/speciale alle liti conferita a Avv./Dott./Rag. ……………………… (C.F. …………………………….) (pec: …………………………….. – fax …………………..) con Studio in …………….. alla via …………………….. con atto del ……………………

Luogo e data                                                                                                                                            Firma del revocante

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Sono poi presenti una serie di facsimili, quali:

  • la procura in calce o a margine di un atto; 
  • la procura speciale; 
  • la procura generale. 

 

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