25 Ottobre 2021

La produzione di nuovi documenti nel processo tributario d’appello

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del processo tributario di appello è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti secondo quanto dispone l’articolo 58 D.Lgs. 546/1992che, al comma 2, fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Poiché l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto prevede che nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevalga quest’ultima, non vi è applicazione alcuna della preclusione di cui all’articolo 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dal citato articolo 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. Civ., Sez. V., n. 27774/2017).

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