16 Giugno 2017

La produzione di documenti nel processo tributario

di EVOLUTION
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Il decreto del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) contiene delle specifiche disposizioni che regolano la produzione dei documenti, l’integrazione dei motivi della causa e la presentazione di memorie illustrative.
Al fine di approfondire questi diversi aspetti, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico la produzione di documenti.

La produzione di documenti nel processo tributario è regolata dall’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il quale prevede che essa possa avvenire mediante allegazione:

  • agli atti di parte in cui gli stessi sono elencati (ad esempio, ricorso o controdeduzioni);
  • ad apposita nota sottoscritta dal difensore o dalla parte, se quest’ultima sta in giudizio personalmente, da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, se prodotti in via separata.

Innanzitutto, occorre chiarire che sono considerati documenti:

  • le dichiarazioni dei redditi;
  • i processi verbali di verifica;
  • i processi verbali di constatazione;
  • le istanze di autotutela;
  • le scritture private;
  • gli atti pubblici;
  • le dichiarazioni di terzi;
  • le risultanze penali;
  • le sentenze di cui si invoca il giudicato.

Non sono considerati documenti, e conseguentemente possono essere prodotti senza il rispetto delle forme e dei termini previsti, gli articoli di dottrina, i documenti di prassi e i precedenti giurisprudenziali.

La parte non deve allegare al ricorso i documenti in esso elencati al momento della notifica del ricorso a controparte, ma deve produrli soltanto in sede di costituzione in giudizio.

Occorre vagliare attentamente la produzione di ogni documento, in quanto lo stesso non può essere ritirato sino alla formazione del giudicato, anche se pregiudizievole per la parte che lo ha depositato, ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

La parte che produce documenti non ha l’obbligo di depositare tante copie quante sono le controparti. Tuttavia, queste ultime hanno la facoltà di estrarre copia dei documenti prodotti dalle altre parti, ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

A seguito della sentenza n. 520/2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 22 D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di deposito degli atti a mezzo posta, parte della dottrina afferma che l’utilizzo del servizio postale deve ritenersi ammesso anche per il deposito dei documenti. Tuttavia, non si rinvengono pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla questione. Pertanto, è preferibile evitare tale modalità di deposito, ricordando, in ogni caso, laddove si voglia procedere in tal senso, di fare riferimento, ai fini della tempestività della notifica, alla data di ricezione dei documenti da parte della segreteria, che è la data in cui la notifica si intende perfezionata per il notificatario.

Non è previsto un obbligo di avviso di deposito dei documenti alle controparti. Pertanto, è opportuno che ciascuna parte interessata si adoperi al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti prodotti da controparte.

Al momento del ritiro di copia dei documenti, la parte è tenuta ad apporre data e firma “per ricevuta” sul fascicolo d’ufficio, al fine di consentire il computo dei 60 giorni per l’eventuale integrazione dei motivi.

Ai sensi degli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992, i documenti vengono prodotti, in originale o in fotocopia, al momento della costituzione in giudizio sia dal ricorrente che dal resistente o, al massimo, fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione ex articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

Secondo l’orientamento dominante, quest’ultimo termine ha carattere perentorio, in quanto strumentale al contraddittorio, e, ai fini del computo del termine, non si tiene conto né del giorno iniziale né del giorno finale, ovvero né della data di trattazione né della data di deposito del documento.

In caso di deposito tardivo del documento, è opportuno che il difensore della parte interessata si opponga e contesti la tardività del deposito, chiedendo cortesemente che di ciò sia fatta menzione nel verbale di udienza.

Infine, si evidenzia che, a seconda del motivo di rinvio dell’udienza, il termine per il deposito dei documenti potrebbe essere computato con riferimento alla data originariamente fissata o a quella nuova.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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