La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – II° parte
di Sergio PellegrinoNel contributo pubblicato ieri su Euroconference News abbiamo evidenziato come, nella proposta di legge depositata lo scorso 3 ottobre per introdurre una disciplina organica per la tassazione indiretta del trust, questa viene a dipendere dal fatto che il trust persegua o meno una finalità liberale.
Per i trust liberali, e quindi i trust familiari in primis, la proposta di legge non si discosta molto dalla prassi sin qui seguita da parte dell’Agenzia delle entrate.
Sull’atto di dotazione dei beni in trust deve essere infatti corrisposta l’imposta sulle successioni e donazioni, e a tal fine verrebbe introdotto nel D.Lgs. 346/1990 un nuovo articolo 3-bis, rubricato “Modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per gli atti dispositivi relativi a trust liberali”.
La norma prevede che le aliquote e le franchigie debbano essere determinate sulla base del rapporto di coniugio o familiare che sussiste tra il soggetto che effettua il trasferimento e i beneficiari del fondo.
Il valore dei beni da considerare è quello esistente al momento del trasferimento al trust, mentre l’eventuale cambiamento successivo nella composizione qualitativa del fondo in trust non determina conseguenze ai fini del computo dell’imposta.
Qualora il disponente sia anche beneficiario del trust, non è dovuta l’imposta di successione e donazione, ma l’imposta di registro in misura fissa, in quanto l’atto si deve considerare privo di contenuto patrimoniale: attualmente l’Agenzia pretende invece l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota residuale dell’8%.
La proposta di legge stabilisce anche come si debba procedere quando, come avviene frequentemente nella pratica, le modalità di ripartizione del patrimonio fra i b30eneficiari non sono predeterminate nell’atto istitutivo, ma rimesse ad una successiva determinazione.
Se vi sono beneficiari a cui si applicano aliquote e franchigie differenti, ad esempio un figlio e un fratello, l’imposta va calcolata in relazione a ciascun beneficiario, nato o esistente alla data dell’atto dispositivo, dividendo il valore complessivo del patrimonio trasferito in trust per il numero dei beneficiari e applicando su ciascuna quota l’aliquota e la franchigia prevista per i diversi beneficiari.
Qualora invece i beneficiari del trust rientrino nella stessa “categoria”, si tratta ad esempio di due figli, nel computo dell’imposta si procede applicando tante franchigie quanti sono i beneficiari determinati o determinabili del trust, purché nati o esistenti alla data dell’atto dispositivo, e applicando sull’eventuale importo residuo l’aliquota prevista.
Nel caso in cui le quote o i beni destinati a ciascun beneficiario siano già individuate nell’atto istitutivo, l’imposta e la relativa franchigia sono calcolate sul valore “predeterminato” della quota o dei beni che saranno trasferiti a ciascun beneficiario.
Per la disposizione di beni immobili in trust, l’atto dispositivo sconta anche l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale.
L’articolo 7 si occupa dell’imposizione delle operazioni effettuate durante la vita del trust, precisando che se cambia il trustee, il conseguente trasferimento dei beni è soggetto all’imposta di registro e alle ipocatastali in misura fissa (e non quindi, logicamente, a imposizione proporzionale).
L’articolo 8, coerentemente con la prassi sviluppata dall’Agenzia, prevede che il trasferimento dei beni ai beneficiari del trust liberale non realizza un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in trust non sono rilevanti.
Il secondo comma precisa, però, che qualora il trasferimento dei beni avvenga a favore di soggetti diversi rispetto ai beneficiari individuati al momento dell’atto dispositivo, l’imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell’atto dispositivo e applicando le aliquote e le franchigie ai nuovi beneficiari nelle misure all’epoca vigenti.
Il comma 3 prevede al riguardo l’effettuazione di un conguaglio qualora risultino differenze rispetto alla tassazione dell’atto dispositivo: se la variazione è in aumento rispetto all’imposta determinata al momento dell’atto dispositivo, il trustee integra la differenza relativa a ciascun beneficiario individuato al momento dell’atto devolutivo, mentre se è in diminuzione, ciascun beneficiario può presentare istanza di rimborso per la differenza ad esso spettante.
L’articolo 9 si occupa, infine, dell’imposizione relativa ai trust per scopo liberale o di pubblica utilità.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa: questa sarebbe una novità importante, atteso che l’Agenzia ritiene in questo caso attualmente applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota dell’8%.
Nel contributo che verrà pubblicato domani su Euroconference News esamineremo invece quanto prevede la proposta di legge per la tassazione dei trust non liberali.
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31 Gennaio 2018 a 0:04
La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – III° parte - Euroconference News