La proroga temporanea della dichiarazione dei redditi
di EVOLUTIONLa dichiarazione dei redditi va presentata per ciascun periodo d’imposta. Nel caso di persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare; mentre per le società tale presupposto potrebbe non verificarsi. Infatti, per gli enti giuridici un periodo d’imposta si dice coincidente con l’anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se è di durata pari o inferiore a 365 giorni (es. anno di costituzione). Sono, invece, considerati non coincidenti con l’anno solare, i periodi di imposta infrannuali, chiusi in data anteriore al 31 dicembre. Il modello da utilizzare, per le società il cui esercizio è terminato prima del 31 dicembre 2017, è il modello REDDITI 2017.
Le società, inoltre, sono tenute alla presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica, mentre le persone fisiche possono anche optare per la forma cartacea, ma solo nelle seguenti ipotesi:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Un’importante novità in tema di dichiarazione dei redditi, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che oltre a prorogare definitivamente al 31 ottobre la dichiarazione dei sostituti di imposta (770), ha anche disposto la proroga temporanea di REDDITI e IRAP al 31 ottobre, per tutti i soggetti tenuti all’invio entro il 30 settembre. La ratio della disposizione è quella di evitare la sovrapposizione di adempimenti, visto che l’invio dello spesometro è slittato al 30 settembre.
Si precisa che la proroga non riguarda i soggetti non solari, in quanto il comma 932, dell’articolo 1 della L. 205/2017 recita esattamente come segue “il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive … in scadenza al 30 settembre è fissato al 31 ottobre”. Pertanto, per i contribuenti con periodo d’imposta diverso da quello solare, la scadenza rimane quella indicata dal comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998; unica eccezione è rappresentata da coloro che chiudono il periodo nell’intervallo tra il 1° dicembre e il 30 dicembre, in quanto la scadenza sarebbe comunque il 30 settembre (il nono mese dalla chiusura dal periodo d’imposta).
Come si anticipava, la proroga al 31 ottobre per le dichiarazioni sui redditi e Irap è temporanea, in quanto è valida soltanto nel periodo in cui si deve inviare lo spesometro di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010, il quale sarà soppresso dal 1° gennaio 2019, considerato che dallo stesso periodo sarà obbligatoria la fatturazione elettronica. Pertanto, la proroga di REDDITI e IRAP si dovrebbe applicare unicamente per il 2018.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |