11 Febbraio 2017

La prova contraria all’accertamento bancario va valutata

di Angelo Ginex
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In tema di accertamento bancario l’Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n. 711.

Nel caso di specie, un imprenditore subiva un accertamento da indagini finanziarie ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 relativo al periodo di imposta 2002, con cui l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione alcuni versamenti dallo stesso effettuati sul proprio conto corrente bancario ritenendoli “ricavi in nero” in quanto non giustificati in base alla documentazione prodotta. Il contribuente impugnava l’atto impositivo e, successivamente, la sentenza di rigetto della competente Commissione tributaria provinciale.

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