9 Maggio 2022

La prova della cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993, che traspone l’articolo 138 Direttiva 2006/112/CE, affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria, usufruendo conseguentemente della non imponibilità ad Iva, è necessario che l’operazione:

  • intercorra tra due soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati Membri diversi (e iscritti al Vies);
  • avvenga a titolo oneroso;
  • comporti l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;
  • preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato UE (la spedizione o il trasporto possono essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto).

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione non beneficia della non imponibilità Iva.

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