La prova della notifica in caso di irreperibilità del destinatario
di Luigi FerrajoliIn ambito tributario, questione di particolare interesse riguarda la prova che deve essere fornita dall’Ufficio per il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 890/1982, nel caso della c.d. irreperibilità relativa del destinatario (ossia quando non sia possibile eseguire la notifica essendo il soggetto momentaneamente assente dalla propria residenza o domicilio, ma non risulta trasferito in un altro luogo).
In tale situazione, l’articolo 8, comma 4, della Legge citata prevede che: “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.




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