16 Marzo 2022

La prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito della procedura concorsuale, ove il curatore solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’articolo 67, comma 2, L.F.,deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale.

In tale contesto, la prova può essere fornita in via diretta, tramite la confessione del convenuto o la prova che l’accipiens sia stato informato – dal solvens o aliunde – dello stato di insolvenza, oppure in via presuntiva, sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che “conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza … non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (Cassazione Civile n. 2916/2016).

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