La prova di resistenza salva il ricorso dall’inammissibilità
di Angelo GinexIn tema di processo tributario, il ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo posta, è ammissibile anche se il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario, ovvero, in mancanza di questi adempimenti, se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15152 del 03.06.2019.
La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento, che veniva annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.
Tale decisione era oggetto di gravame da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale, tuttavia, si vedeva dichiarare inammissibile il ricorso in appello, non avendo depositato in fase di costituzione in giudizio l’avviso di spedizione, documento non surrogabile tanto con la costituzione in giudizio dell’appellato, quanto con la produzione dell’avviso di ricevimento dell’atto o, ancora, con altri documenti recanti aliunde il deposito del plico.
L’Agenzia fiscale, pertanto, decideva di proporre ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 53, comma 2 e 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse erroneamente ritenuto necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso proposto a mezzo posta, il deposito dell’avviso di ricevimento.
I Giudici di vertice, ritenendo fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, hanno ribadito nuovamente gli adempimenti da eseguire in fase di costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso.
Innanzitutto, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale ormai assestatosi sul tema, essi hanno rammentato che, in caso di notifica del ricorso col servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario, e non dalla data di spedizione del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (Cfr. SS. UU., n. 13452/2017 e 13453/2017).
Poi, hanno ribadito, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’equiparazione tra la ricevuta di spedizione del ricorso e l’avviso di ricevimento del plico, purché quest’ultimo soddisfi talune condizioni.
In particolare, affinché l’avviso di ricevimento sia idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, è richiesto che la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, non essendo valida la scritturazione manuale o dattilografica.
Ciononostante, qualora queste condizioni non siano soddisfatte, il ricorso è comunque salvo se viene offerta la c.d. prova di resistenza, ossia se si provi che la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
Quanto precisato dai giudici di legittimità vale tanto per il ricorso in primo grado, ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo, quanto per il ricorso in appello, ai fini della riforma della sentenza dei giudici di prime cure, in forza del rinvio all’articolo 22 D.Lgs. 546/1992 operato dall’articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Orbene, nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno erroneamente considerato che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, rilevasse solo il deposito della ricevuta di spedizione, escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento.
Se, per contro, fossero stati applicati i principi di diritto riportati, tra cui la c.d. prova di resistenza, i giudici di merito avrebbero potuto superare l’inidoneità della mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione con la certificazione da parte dell’agente postale della data di ricezione del plico entro il termine lungo di impugnazione, con conseguente tempestività del ricorso.
Per tali motivazioni, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure, in differente composizione.