La quantificazione del contributo unificato sugli atti giudiziari
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 115/2002 (così come modificato dal D.L. 98/2011) a partire dai ricorsi di primo o secondo grado notificati dal 7/07/2011 – indipendentemente dalla data di deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie e dalla data di iscrizione a ruolo – è applicabile il contributo unificato per “ciascun grado di giudizio”.
Il soggetto che prima si costituisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. L’Amministrazione pubblica, invece, può optare per la prenotazione a debito dell’importo dovuto ex articolo 11 D.P.R. 115/2002.
La quantificazione del contributo unificato avviene in base al valore della lite. Infatti, l’articolo 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002 dispone che per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi.
CONTRIBUTO UNIFICATO | VALORE DELLA LITE |
€ 30 | fino a € 2.582,28 |
€ 60 | superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000 |
€ 120 | superiore a € 5.000 e fino a €25.000 (e per le controversie tributarie di valore indeterminabile) |
€ 250 | superiore a € 25.000 e fino a € 75.000 |
€ 500 | superiore a € 75.000 e fino a € 200.000 |
€ 1.500 | superiore a € 200.000 |
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 e dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il valore della lite è dato per ciascun atto impugnato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atti irrogativi di sole sanzioni, invece, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.Nel giudizio di cassazione il contributo unificato previsto per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie è raddoppiato in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, applicabile anche nel processo tributario ex articolo 261 D.P.R. 115/2002.
Esso, comunque, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
Inoltre, la parte, all’atto della costituzione in giudizio, è tenuta ad allegare la documentazione che certifica il pagamento del contributo unificato.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare n. 1 del 21/09/2011, ha previsto tre modalità di versamento:
- modello F23;
- presso gli uffici postali su apposito conto corrente;
- presso le tabaccherie convenzionate su specifico contrassegno recante la dicitura “Contributo unificato tributario”.
In caso di omesso/insufficiente versamento del contributo unificato, secondo quanto precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la citata circolare n. 1 del 21/09/2011, la segreteria della Commissione tributaria deve trasmettere alla parte un invito a regolarizzare la propria posizione ed è comunque tenuta a ricevere l’atto.
Ai fini sanzionatori il Ministero invita le segreterie a osservare la seguente graduazione:
- 33% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell’invito, ma entro 60 giorni dalla notifica;
- 150% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno successivo alla notifica dell’invito;
- 200% dell’importo dovuto, negli altri casi.
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