16 Gennaio 2020

La quantificazione del credito R&S maturato nel 2019

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la profonda evoluzione della normativa in materia di R&S, le imprese beneficiarie sono tenute a ragionare in modo radicalmente differente per quanto concerne il credito maturato nel periodo d’imposta 2019 e le attività agevolabili che svolgeranno nel periodo d’imposta 2020.

La L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha infatti riformato integralmente la disciplina decretando, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, la cessazione anticipata della normativa previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013, un anno prima della scadenza prorogata al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Il periodo d’imposta 2019 resta dunque un anno ibrido, in quanto ultimo periodo di operatività della disciplina previgente, caratterizzato dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 70, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, nell’ambito di una complessiva “risistemazione” della normativa attuata quando ancora si attendeva una proroga e si prospettava un ulteriore periodo di operatività, lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile, riguardando prevalentemente i seguenti due aspetti:

  • gli oneri documentali – certificazione contabile e relazione tecnica;
  • la modalità di calcolo dell’agevolazione – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.

Le modifiche di natura documentale sono entrate in vigore già per i crediti R&S di formazione 2018.

Nella quantificazione del credito d’imposta R&S maturato nel periodo 2019 risultano applicabili in via esclusiva, per la prima ed unica annualità, le seguenti modifiche inerenti le nuove modalità di calcolo:

  • riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile a ciascuna impresa;
  • rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili;
  • inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale;
  • introduzione di una nuova modalità di calcolo.

La prima modifica apportata riguarda il dimezzamento del limite massimo del credito d’imposta spettante a ciascuna impresa nel periodo d’imposta 2019 a 10 milioni di euro.

Tale limite, originariamente stabilito in 5 milioni di euro, è stato innalzato a 20 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2017 per i periodi 2017 e 2018, come di seguito riepilogato:

Periodo d’imposta                         Limite massimo di credito annuo

2015-2016                                           5 milioni di euro

2017-2018                                           20 milioni di euro

2019                                                      10 milioni di euro

Resta salvo l’obbligo di ragguaglio del limite in caso di periodi d’imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi.

La seconda modifica in vigore nel 2019 reintroduce una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili: si assiste ad un dimezzamento generalizzato dell’aliquota del credito d’imposta al 25%, con maggiorazione al 50% per due fattispecie qualificate di investimenti agevolabili contrassegnati dalle nuove lettere a) e c).

Le tipologie di investimenti ammissibili per cui viene mantenuta la percentuale di beneficio del 50% sono le seguenti:

  • spese intra-muros del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in attività di R&S, contrassegnate dalla nuova lettera a);
  • spese extra-muros per contratti di ricerca stipulati con università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e Pmi innovative indipendenti, ovvero non appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, contrassegnate dalla nuova lettera c).

Conseguentemente è stato necessario disporre una differenziazione degli investimenti ammissibili, nell’ambito delle categorie della lettera a) spese del personale e della lettera c) spese per contratti di ricerca, per contemplare le due distinte aliquote del 25%-50%.

È quindi introdotta la nuova lettera a-bis), destinata ad accogliere le spese del personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) e la nuova lettera c-bis), destinata ad accogliere le spese della ricerca commissionata a quella affidata ad imprese indipendenti diverse da università, enti e organismi di ricerca, start-up e Pmi innovative, che scontano l’aliquota del 25%.

Le spese classificabili nella lettera c) e c-bis) sono quelle relative ad imprese estranee al gruppo: resta ferma la regola di riqualificazione fra le spese intra-muros dei contratti di ricerca infragruppo.

Ulteriore novità riguarda l’inclusione, tra i costi ammissibili nella nuova lettera d-bis), di quelli sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il principio di omogeneità dei valori imporrebbe il ricalcolo della media storica di raffronto per il periodo d’imposta 2019, onde tenere conto anche nei periodi d’imposta 2012-2013-2014 delle spese per i materiali inerenti le attività di R&S eventualmente svolte.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, qualora dal ricalcolo si verifichi una riduzione dell’eccedenza di spesa agevolabile, è data facoltà all’impresa di non includere le spese della nuova lettera d-bis) nel 2019 e specularmente nella media del triennio.

Di seguito una tabella riepilogativa delle tipologie di investimenti ammissibili con le relative percentuali in vigore nel periodo d’imposta 2019:

Tipologia di investimenti ammissibili Misura del credito R&S
a)  Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S 50 %
a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S

 

25 %
b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;

 

25%
c)  spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo) 50%
c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo) 25%
d) competenze tecniche e privative industriali 25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S 25%

Infine l’ultima novità riguarda il nuovo metodo di quantificazione del credito R&S maturato nel 2019, finalizzato ad evitare il ricalcolo della media storica per effetto della differenziazione sopra descritta delle aliquote applicabili alle categorie di spese ammissibili.

Il nuovo criterio di calcolo preserva la natura incrementale del costo agevolabile, lascia inalterata la media di riferimento e opera direttamente e proporzionalmente sulla spesa incrementale agevolabile comportando la ripartizione della spesa incrementale agevolabile nella stessa proporzione della composizione degli investimenti ammissibili effettuati nel periodo in spese agevolabili al 50% (lettere a e c) e in spese agevolabili al 25%.

Nel contempo, per quanto concerne invece le attività di R&S intraprese o da intraprendere nel periodo d’imposta 2020, le imprese dovranno avere riguardo in particolar modo alla corretta individuazione e classificazione delle attività ammissibili nelle seguenti 3 categorie definite dall’articolo 1, commi 200201-202, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020):

  • attività di R&S di cui alla disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013;
  • attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa;
  • attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori del Made In Italy ovvero tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I criteri per la corretta classificazione delle attività svolte sono attesi fra meno di 60 giorni con un Decreto del Mise.

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