La R.M. 75/E spiega la base imponibile Ivie sugli immobili esteri
di Giovanni Valcarenghi
Con la risoluzione 75/E di ieri, l’Agenzia delle entrate ha indicato le corrette regole di quantificazione del valore degli immobili esteri ai fini del pagamento dell’IVIE; in particolare, si è analizzata la casistica del fabbricato ubicato nel Regno Unito e detenuto in forza del diritto di “leasehold”.
In particolare, la casistica rappresentata nell’interpello atteneva il caso di una persona fisica, titolare di un diritto di possesso di tipo “leasehold” di un appartamento sito nel Regno Unito, a Londra, e per il quale è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore degli immobili all’estero.
Come precisato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, i proprietari di immobili siti nel Regno Unito devono fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell’IVIE, al valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento della Council tax. Tuttavia, l’istante osserva che quest’ultima imposta viene calcolata in funzione della fascia di valore attribuita all’immobile e non si basa su un valore puntuale. Per tale motivo, si propone di utilizzare il valore medio della fascia di valore attribuita all’unità immobiliare.
L’Agenzia, innanzitutto rammenta che, con riferimento agli immobili situati in Paesi di common law, è stato chiarito che:
- sono tenuti al pagamento dell’IVIE i titolari del diritto al possesso dei beni c.d. “leasehold” (istituto che attribuisce un diritto all’utilizzo dell’immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta c.d. “freehold”;
- l’IVIE per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell’immobile come determinato ai fini dell’applicazione della Council Tax (si tratta dell’imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal Local Government Finance Act 1992). Questa imposta, infatti, per il caso di fabbricati ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, rappresenta un parametro di riferimento in quanto basata su una determinazione di tipo catastale;
- la medesima Council tax non può, però, essere scomputata dall’IVIE, in quanto non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro diritto reale su un immobile), ma rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale;
- ai fini della Council tax il contribuente riceve dall’ente locale una apposita comunicazione (c.d. tax assessment) con l’indicazione dell’imposta dovuta e della band (fascia di valore) attribuita all’immobile.
Tale ultima indicazione è funzionale alla risposta al quesito avanzato dal contribuente. Infatti, agli immobili è attribuita una fascia di valore che prevede un valore minimo ed un valore massimo (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, ad esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline).
Preso atto di questa situazione, considerato che non è rilevabile, ai fini della Council tax, un valore puntuale dell’immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l’applicazione dell’IVIE, l’Agenzia condivide la soluzione prospettata dall’istante che propone di adottare come base imponibile dell’IVIE il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax.
Tutto bene, dunque, ai fini della fattispecie esaminata; tutto male, invece, per quanto attiene una considerazione di natura generale che non possiamo non proporre in questo commento: riscontriamo, come al solito, che prima si fanno le norme, e poi si cerca di comprendere come applicarle.
Al di la del caso specifico, che può certamente essere particolare, non si comprende come mai non si sia fatto, a livello ufficiale (vuoi che sia l’Agenzia, vuoi che sia il Ministero), una rassegna della varie casistiche possibili, con l’indicazione delle peculiarità delle singole fattispecie. Solo in tal modo, si metterebbe davvero il contribuente nella posizione di poter versare correttamente i tributi dovuti e, magari, ci si potrebbe rendere conto, analizzando la realtà e non la finzione, della esistenza di problematiche reali che meriterebbero l’emanazione di precisazioni normative o interpretazioni di prassi. Invece si resta immobili e si attende il singolo quesito per evitare di sbilanciarsi.
Anche questo approccio meriterebbe di essere variato per rendere davvero trasparente il rapporto tra Amministrazione e contribuente.