La raccolta occasionale di tartufi
di Luigi ScappiniIl Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuto nuovamente, a distanza di poco più di due anni, sulla disciplina fiscale prevista per un settore quale quello del tartufo, in forte espansione e caposaldo del Made in Italy.
L’intervento segue, come detto, quello della L. 112/2016 (la cd. Legge Europea) con cui, innanzitutto, è stata eliminata la previsione di applicazione dell’Iva in reverse charge sulla vendita da parte di un soggetto non passivo Iva quale è il raccoglitore occasionale ma, soprattutto, è stata prevista, per le vendite effettuate da parte dei raccoglitori occasionali nei confronti di operatori commerciali, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari all’aliquota per il primo scaglione di reddito fissata dall’articolo 11 Tuir (articolo 25-quater D.P.R. 600/1973), con base imponibile abbattuta in misura pari al 22%.
Per effetto delle novità apportate con l’articolo 1, commi 692–699, L. 145/2018, viene introdotto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche raccoglitori occasionali.
Si definiscono tali i soggetti che sono in possesso del titolo, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o più prodotti e che dichiarano corrispettivi di vendita nei limiti di 7.000 euro annui.
I prodotti vendibili sono quelli non legnosi ricompresi nella classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni) e le piante officinali spontanee raccolte ai sensi di quanto previsti dall’articolo 3 D.Lgs. 75/2018 (piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi).
Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito individuata in 100 euro annui, da versarsi entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento con conseguente venir meno dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25-quater D.P.R. 600/1973, introdotta con la L. 112/2016. Tali redditi, inoltre, per espressa previsione normativa, non fanno cumulo con altri redditi.
Si viene quindi a determinare un quadro di insieme caratterizzato da 2 possibili regimi impositivi per i raccoglitori occasionali:
- assoggettamento a un’imposta sostitutiva in misura pari a 100 euro annui in caso di corrispettivi nel limite di 7.000 euro annui;
- assoggettamento a una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti in caso di superamento del tetto di cui sopra.
Da un punto di vista Iva, inoltre, per effetto di quanto stabilito dal nuovo articolo 34-ter D.P.R. 633/1972, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 D.Lgs. 75/2018, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, a condizione che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Tali soggetti sono inoltre esonerati dagli adempimenti contabili Iva per effetto di quanto previsto dalla L. 311/2004.
In realtà mal si comprende la previsione del Legislatore per dei soggetti che, in realtà, sono esclusi dall’applicazione del tributo a causa della carenza dei requisiti richiesti, essendo dei meri raccoglitori occasionali come stabilisce la norma stessa.
Nel caso di acquisto da parte di cessionari o committenti soggetti passivi Iva, questi ultimi dovranno, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 697, L. 145/2018, certificare l’operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui all’articolo 25-quater D.P.R. 600/1973, emettendo un documento di acquisto da cui risulti:
- data di cessione;
- nome e cognome;
- codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva;
- natura e quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.
Infine, sempre per quanto riguarda la cessione di tartufi, la Legge di bilancio per il 2019 interviene ancora in tema di Iva, modificando l’aliquota applicabile. Infatti è previsto che, nel limite delle quantità standard di produzione determinate con decreto Mipaaf, emanato di concerto con il Mef, essa diviene:
- 5% per i tartufi freschi o refrigerati (nuovo numero 1-quater, Tabella A, parte II-bis) e
- 10% per i tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (nuovo n. 20-bis, Tabella A, parte III).
L’articolo 1, comma 699, L. 145/2018 introduce, inoltre, la possibilità, per i produttori agricoli che gestiscono la produzione di
- prodotti non legnosi non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e
- prodotti non ricompresi tra le piante officiali ex D.Lgs. 75/2018,
diversi dai produttori esonerati di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 e quindi con un volume d’affari superiore a 7.000 euro o, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, il cui volume d’affari non è rappresentato per almeno i 2/3 da prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, di poter optare per il regime forfettario di determinazione del reddito, fermo restando la determinazione catastale dello stesso (essendo imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ.).
21 Gennaio 2019 a 17:55
Buonasera,
vorrei sapere il codice tributo F24 da versare entro il 16 febbraio per un prestatore occasionale “vendita Tartufi”.
E’ stato predisposto dalla Agenzia delle Entrate?
Grazie
22 Gennaio 2019 a 12:30
Purtroppo non ancora
4 Febbraio 2019 a 23:24
Buonasera,
è uscito il codice tributo per pagare il Mod. F24?
Grazie.