27 Ottobre 2015

La rateazione degli avvisi bonari cambia “pelle”

di Leonardo Pietrobon
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2015 (c.d. “Decreto Riscossione”) – avvenuto in data 22.10.2015 – sono apportate importanti modifiche inerenti il sistema della riscossione, sia per quanto riguarda le procedure poste in essere con l’Agente per la Riscossione, sia con riferimento ai rapporti di rateazione riguardanti le procedure con l’Agenzia delle entrate. È proprio su tale ultimo aspetto che si concentrano le maggiori modifiche normative che, tuttavia, non hanno un’applicazione indistinta.

Sotto il profilo normativo, il Legislatore con il citato D.Lgs. n. 159/2015 interviene distintamente sui seguenti articoli:

  • articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 inerente la rateazione delle somme;
  • l’articolo 8 D.Lgs. n. 218/1997, riguardante gli adempimenti successivi in tema di accertamento con adesione;
  • articolo 15 e 15-bis D.Lgs. n. 218/1997 relative alle modalità di versamento delle somme dovute;
  • articolo 15-ter D.P.R. n. 602/1973 inerente gli inadempimenti nei pagamenti a seguito di attività di controllo.

Le modifiche normative, di nostro interesse nel presente intervento, sono quelle relative agli avvisi bonari:

  • di cui all’articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo automatizzato imposte dirette);
  • di cui all’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972 (c.d. controllo automatizzato ai fini Iva);
  • di cui all’articolo 36-ter D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo formale).

A memoria dello specifico ambito applicativo delle novità normative, si ricorda che:

  • per controllo automatizzato si intendono le verifiche poste in essere dall’Ufficio con l’ausilio di procedure automatizzate, in merito al contenuto di tutte le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti, andando a correlare le risultanze di tali modelli dichiarativi con i relativi modelli di versamento;
  • per controllo formale si intende il controllo posto in essere dall’Ufficio in merito agli oneri deducibili e detraibili indicati nelle dichiarazioni da parte dei contribuenti, in coerenza con la relativa documentazione.

A fronte di una riscontrata irregolarità, in base ai sopra indicati controlli, l’Agenzia notifica gli avvisi di irregolarità (avvisi bonari), con i quali chiede chiarimento e/o ulteriore documentazione, oppure in alternativa il pagamento delle differenze riscontrate sulla base dei citati controlli.

Nell’ipotesi in cui il contribuente riscontri la ragionevolezza delle pretese dell’Amministrazione finanziaria può procedere con il pagamento dell’avviso di irregolarità alternativamente entro 30 giorni nel caso di notifica  mezzo posta o entro 90 giorni nel caso di avviso bonario telematico, ex articolo 2-bis comma 4 D.L. n. 203/2005, secondo cui è ammessa la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico inviato direttamente all’intermediario abilitato che ha curato la trasmissione del modello dichiarativo, dal quale è emersa l’irregolarità.

Tale distinzione – avviso cartaceo e avviso telematico – necessita di far presente quanto affermato dall’Agenzia, con la R.M. 47/E/2009, in ordine al regime sanzionatorio applicabile. In particolare, con il citato documento di prassi, l’Agenzia ricorda che anche in caso di avviso telematico il contribuente ha la possibilità di accedere al regime sanzionatorio del 10% – al pari degli avvisi cartacei – a condizione che proceda con il pagamento entro 30 giorni da calcolarsi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all’intermediario.

Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute in base agli avvisi bonari, l’articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 prevede(va) che tali somme possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000 in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Con la riforma in commento, ad opera del D.Lgs. n. 159/2015, la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, fino alla concorrenza di € 5.000, viene elevata da un numero massimo di rate pari a 6 ad un numero massimo di tate pari ad 8, con cadenza trimestrale. Nulla cambia, invece, con riferimento agli avvisi di importo superiore ad € 5.000 (numero massimo di rate pari a 20).

Sotto il profilo temporale-applicativo è da segnalare che le nuove disposizioni non sono applicabili a tutte le rateazione in corso in modo indistinto. Infatti, le stesse si applicano:

  • dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all’articolo 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972;
  • dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corsa al 31.12.2013 per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter D.P.R. . 600/1973.

In conclusione, è necessario operare una verifica, sotto il profilo temporale (riferimento del modello dichiarativo a cui si riferiscono le somme richieste), circa l’applicazione delle nuove misure massime di rateazione.