La rateazione della cartella di pagamento per le imprese in liquidazione
di Leonardo PietrobonLe imprese in liquidazione, per il solo fatto di essere in una fase liquidatoria, non godono sempre e comunque di ottima considerazione. Lo “status” di liquidazione conclamata e pubblicizzata, infatti, determina in alcune circostanze una certa diffidenza, come ad esempio nei rapporti con l’Agente per la riscossione al quale viene avanzata una richiesta di rateazione di una o più cartelle di pagamento.
Nei confronti delle imprese in liquidazione i criteri di valutazione assunti per determinare la possibilità di accedere ad un piano di rateazione delle cartelle di pagamento sono strettamente legati alla “particolare” situazione dell’impresa, ossia la fase liquidatoria. Da un punto di vista normativo tali criteri sono illustrati nelle direttive Equitalia n. 1/2010 e n. 12/2011. In particolare, tali direttive individuano i parametri necessari per stabilire lo stato di temporanea difficoltà finanziaria per le imprese in liquidazione, quale condizione trasversale per la richiesta di rateazione.
Oltre alla documentazione “classica” per la richiesta di rateazione (prospetto di determinazione dell’indice Alfa e dell’indice di liquidità), l’impresa in liquidazione è tenuto a produrre una relazione attestante:
- i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali, quindi l’esistenza di mezzi necessari per far fronte al debito iscritto a ruolo nonché di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento;
- in assenza di dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’articolo 79 D.P.R. n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito iscritto a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.
Con riferimento al punto 2) che precede, ed in particolare all’attestazione della sussistenza del flusso finanziario presente per il pagamento della cartella di pagamento, tale condizione è da collegare necessariamente con il numero di rate per le quali si chiede la rateazione, sia livello di tempistica e sia per quanto riguarda il relativo ammontare. In pratica, a fronte dell’esistenza di un credito o più crediti di varia natura (commerciale o non) è utile motivare la tempistica di incasso di tali poste attive, al fine di giustificare la richiesta di rateazione per un numero di rate superiore a 24 mesi, quale soglia massima prevista in tali circostanze di imprese in liquidazione.
Da un punto di vista soggettivo, si ricorda che la relazione deve essere predisposta e sottoscritta da uno dei professionisti indicati dagli articoli 161 e 67 comma 3 lett. d) della Legge fallimentare.
Se la società viene posta in stato di liquidazione a rateazione concessa, detto evento fa sorgere la necessità, per l’Agente della riscossione, di riesaminare le condizioni originariamente vagliate per la concessione della dilazione della cartella di pagamento.
Pertanto, da quando Equitalia ha contezza dello stato liquidatorio, il debitore verrà invitato a produrre, in sostanza, la relazione indicata in precedenza, mettendo in evidenza gli stessi elementi e condizioni, ossia che attesti la presenza di adeguati elementi nell’attivo (direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12). Ricevuta la relazione, la posizione del contribuente sarà riesaminata, e verrà eventualmente richiesta la prestazione di garanzie da parte dei terzi, nell’ipotesi in cui la presenza degli elementi dell’attivo non è stata giudicata adeguata al pagamento del debito iscritto a ruolo.
L’esito del riesame potrà concludersi con il provvedimento di revoca della dilazione concessa e consequenziale ripresa della riscossione coattiva, o con la conferma del precedente piano di dilazione (direttiva Equitalia 15.04.2011 n. 12).
Nell’ipotesi in cui, invece, la società destinataria della cartella di pagamento venga cancellata dal Registro delle imprese, i requisiti propedeutici per l’accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento risulta essere più “stringente”. In tal caso, senza entrare nella questione legata all’estinzione o meno della società, le eventuali domande presentate da detti soggetti – società estinta – possono essere prese in esame dall’Agente per la riscossione solo se la dilazione è assistita da apposita fideiussione bancaria o polizza di società assicurativa, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni avente sede legale in Italia.