22 Febbraio 2016

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere la rateazione dei debiti tributari, nell’ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, a norma dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973. In particolare, il piano di rateazione può essere di due tipologie:

  • ordinario;
  • straordinario.

La rateazione di tipo ordinario, prevista fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni) e prorogabile una sola volta, è richiedibile per debiti fino a 50 mila euro. Inoltre, l’importo minimo di ogni rata deve essere pari a 50 euro. Al fine della determinazione della soglia massima di 50 mila euro, occorre sommare:

  • gli importi per cui si richiede la rateazione;
  • l’eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso.

La rateazione di tipo straordinario, prevista fino ad un massimo di 120 rate mensili (dieci anni), è richiedibile dai possessori dei requisiti indicati dal D.M. 6 novembre 2013. Tali requisiti sono:

  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
  • l’accertata impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito con un piano di rateazione ordinario;
  • l’accertata solvibilità del contribuente.

La comprovata e grave situazione di difficoltà economica è individuabile, con riferimento alle persone fisiche, nell’ipotesi in cui l’importo della singola rata sia superiore al 20 per cento del reddito mensile risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) inserito nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); mentre, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, è individuabile nell’ipotesi in cui l’importo della singola rata sia superiore al 10 per cento del valore della produzione desumibile dal conto economico rapportato su base mensile, di cui all’articolo 2425, n . 1), 3) e 5), del codice civile, e, al contempo, l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1. Si ricorda inoltre che la domanda di rateazione, compilata sugli appositi moduli e comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, può essere presentata tramite raccomandata A/R o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione. I documenti da allegare sono:

  • per debiti fino a 50 mila euro, la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate o INPS;
  • per i debiti oltre 50 mila euro, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

In particolare, per le società occorre allegare il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’”indice Alfa” (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100), la visura camerale aggiornata, la copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del registro, la relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’articolo 2423 e ss. del codice civile, risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere.

Si evidenzia infine che per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, il D.Lgs. 159/2015 prevede la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.