La rateazione delle cartelle è un diritto
di Enrico FerraI contribuenti in crisi di liquidità possono ricorrere alla rateazione delle somme iscritte a ruolo con una semplice istanza motivata, in caso di debiti inferiori a 60.000 euro, oppure presentando apposita documentazione che provi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, qualora le somme iscritte a ruolo superino tale soglia.
Si ricorda che la possibilità di chiedere la dilazione delle somme all’Agente della riscossione rimane l’unica possibilità a disposizione dei contribuenti quando ormai i termini per la regolarizzazione spontanea sono decorsi (nel caso, ad esempio, di intervenuta notifica delle comunicazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973). È inoltre uno strumento utile a inibire eventuali azioni cautelari o esecutive da parte di Equitalia: la norma prevede infatti che, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’Agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, e non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto della stessa.
Queste possibilità sono contenute nell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, che ha subito molte modifiche negli ultimi anni, a partire dall’abolizione della garanzia per i debiti eccedenti la soglia di 50.000 euro, all’innalzamento a 60.000 del limite entro il quale la rateazione può essere concessa a “semplice richiesta”, alle modifiche delle ipotesi di decadenza, fino all’introduzione della “rateazione straordinaria”, sfruttabile dal debitore che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Tra i vari interventi normativi un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda il riconoscimento del diritto alla rateazione a “semplice richiesta”, ossia nei casi di rateazione di debiti sotto la soglia di 60.000 euro.
Ponendo a confronto le due versioni dell’articolo 19 si nota il netto cambio di prospettiva, introdotto con l’articolo 10 del D.Lgs. 159/2015.
Prima delle modifiche del D.Lgs. 159/2015 |
Dopo le modifiche del D.Lgs. 159/2015 |
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“L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo […]”. |
“L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo […]”. |
In base alle vecchie disposizioni, spettava quindi all’Ufficio verificare la situazione di “temporanea obiettiva difficoltà”, che ponesse il contribuente nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione ma che, al contempo, non fosse così grave da pregiudicare la ripartizione del debito secondo un numero di rate congruo rispetto alla sua situazione finanziaria.
Dalla lettura di tale norma erano scaturite diverse prese di posizioni della giurisprudenza, che basandosi sul dato testuale ricordavano come nel nostro ordinamento non esistesse un vero e proprio diritto alla rateazione a favore del contribuente. Il tema è stato recentemente affrontato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sentenza n. 508/2016, dove viene prospettato il principio in base al quale il pagamento rateale, essendo un’agevolazione concessa al contribuente, non rappresenterebbe un diritto soggettivo, bensì l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Agente della riscossone.
Dalla medesima sentenza è possibile ricavare, peraltro, un ulteriore assunto (ben più pericoloso) in base al quale, per la discrezionalità attribuita all’Agente della riscossione nella concessione della rateazione, “eventuali note o circolari interne, pur non rilevando come fonte di diritto, garantiscono l’uniformità dell’attività che è chiamato a svolgere, stanti i principi di buona amministrazione, efficienza e trasparenza che consentono di addivenire a parametri omogenei ed assicurino ai cittadini un trattamento uniforme”.
L’affermazione di principi come quello appena enunciato attribuisce all’Agente della riscossione la facoltà di “modificare”, mediante direttiva, le norme primarie. Come avviene, ad esempio, per le imprese in liquidazione, soggette alle rigide formalità contenute nelle due direttive interne di Equitalia (n. 1/2010 e n.12/2011), tra le quali vi è la relazione di un professionista attestante la presenza di elementi nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali, nonché dei flussi finanziari tali da garantire la regolarità del pagamento dei piani (che comunque sono da contenere nelle 24 rate). La medesima documentazione è imposta peraltro alle società di persone e di capitali che deliberino la messa in liquidazione successivamente alla concessione di un piano di rateazione: in tal caso è imposto agli Uffici, che abbiano la contezza dell’avvenuta apertura della liquidazione, di invitare i contribuenti a produrre la medesima relazione prevista per le imprese in liquidazione e, se del caso, riesaminare o revocare il piano originario.
La situazione è sicuramente migliorata dopo le modifiche normative contenute nel decreto di riforma della riscossione che, in un’ottica di favore del contribuente, hanno riconosciuto l’applicazione automatica del beneficio della dilazione nei casi di istanze “sotto soglia”. Come si evince dalla norma, infatti, salvo il caso di somme iscritte a ruolo superiori alla soglia di 60.000 euro in cui la temporanea situazione di obiettiva difficoltà va documentata dal contribuente:
- la dilazione rappresenta un vero e proprio diritto del debitore, al quale deve essere concessa automaticamente;
- è il debitore a dichiarare, al momento della richiesta, la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” , senza che sia imposto all’Agente della riscossione l’obbligo di individuare eventuali elementi che possano mettere a rischio l’incasso delle somme richieste.