La rateazione rivive anche per gli accertamenti con adesione
di Giovanni ValcarenghiEnnesimo ripescaggio dei decaduti da pagamenti rateali con l’Agenzia.
Questo, il messaggio che emergere dal testo della Legge di Stabilità 2016.
Che il tema del ripescaggio dei decaduti da pagamenti rateali sia nell’agenda del Legislatore non è certo una novità; nei rapporti con Equitalia, ad esempio, l’ultima “riammissione in corsa” risale allo scorso mese di novembre, quando è stato possibile riattivare le rateazioni decadute nei 24 mesi precedenti al 22 ottobre 2015. Come si ricorderà, il tutto si è reso necessario per fornire pari opportunità ai soggetti che avevano iniziato pagamenti a rate in costanza della precedente normativa che non ammetteva “perdono” in caso di decadenza. Poiché tale tabù è ora venuto meno, si è concessa pari chance ai contribuenti che non avevano a disposizione tale possibilità.
La Legge di Stabilità introduce una ulteriore sanatoria dedicata ai soggetti che siano decaduti da piani di versamento rateale (esclusivamente ai fini delle imposte dirette) con l’Agenzia delle entrate, attivati in occasione di accertamenti con adesione o acquiescenza all’accertamento, evidenzianti patologie nei 36 mesi antecedenti alla data del 15-10-2015.
Lo spirito della norma, anche in questo caso, appare quello di equiparare le vecchie posizioni con le nuove; queste ultime, infatti, hanno la possibilità (per effetto delle nuove disposizioni introdotte all’articolo 15-ter del DPR 602/1973) di trovare dei rimedi utili ad evitare la decadenza dal beneficio della rateazione (e della riduzione delle sanzioni).
In particolare, si prevede quanto segue.
- Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti con adesione o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute (al riguardo, si potrebbe notare che, in un medesimo avviso di accertamento potrebbero essere richiesti anche IVA e contributi previdenziali, con la conseguenza che tali ultime somme restano estranee alla procedura in oggetto).
- Il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all’ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
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- ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
- verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
- Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all’ammontare di quanto dovuto, così come ricalcolato.
- Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
- A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.
Complessivamente, dunque, si tratta di una sorta di piccolo condono sulla riscossione, tra i tanti che si registrano negli ultimi tempi.
Certamente l’effetto per il contribuente è positivo, anche se si potrebbe evidenziare una sorta di propensione al “calo di attenzione” che si potrebbe verificare in capo al debitore, convinto che, nel bene o nel male, eventuali patologie possano poi essere risolte con l’ennesima sanatoria.
Portiamoci a casa anche questa ulteriore possibilità, nell’attesa di verificare come si potranno materialmente effettuare le azioni per riattivare la rateazione, magari con apposite istruzioni da parte dell’Agenzia.