17 Giugno 2022

La rateizzazione del debito interrompe la prescrizione e prova la notifica della cartella

di Angelo Ginex
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata ieri 16 giugno, è tornata ad affrontare il caso in cui il contribuente abbia presentato un’istanza di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo e, successivamente alla notifica di un avviso propedeutico alle procedure cautelari, lamenti l’omessa notifica delle cartelle di pagamento o intenda far valere l’intervenuta prescrizione.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento e della conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria con esse avanzata.

Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma, ancora una volta, il gravame veniva rigettato. In particolare, la CTR della Toscana rilevava che l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente rispetto agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, si configurava quale «atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche».

Pertanto il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2937 e 2944 cod. civ. per avere il giudice di appello errato nel ritenere che la presentazione dell’istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, implicasse una rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione.

La Corte di Cassazione, investita di tale questione, ha ritenuto infondata tale doglianza e così ha rigettato il ricorso avanzato dal contribuente, sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.

I giudici di vertice, infatti, hanno rammentato che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’articolo 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr., Cass. n. 18904/2007).

Applicando tale principio alla fattispecie in esame, così come osservato dalla suprema Corte, ne deriva che, se è vero che l’istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all’an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l’allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno richiamato le più recenti pronunce (cfr., Cass. n. 3347/2017; Cass. n. 12735/2020; Cass. n. 5549/2021), ove si è precisato che: «In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto e ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento», e che: «Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione…».

Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’istanza di rateizzazione ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione.

Sul punto, essa ha osservato che difatti è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (cfr., Cass. n. 5160/2022).

Da ultimo, i giudici di vertice hanno precisato che, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del debito, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento (cfr., Cass. n. 14781/2021) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.

In conclusione, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.