18 Luglio 2019

La reale attività svolta dalla holding estera esenta dalla ritenuta sui dividendi

di Marco Bargagli
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Gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi contengono la specifica clausola antiabuso del “beneficiario effettivo” (c.d. “beneficial owner”) che ha lo scopo di contrastare manovre di pianificazione fiscale internazionale perpetrate al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale, al momento del pagamento dei flussi reddituali corrisposti nei confronti di soggetti non residenti.

Lo schema elusivo de quo viene attuato mediante l’interposizione di conduit company”, normalmente residenti in ambito UE, utilizzate per veicolare i pagamenti dal Paese della fonte (Italia), verso il beneficiario effettivo, attraverso un canale europeo che consente di usufruire di un indebito risparmio di imposta.

Per accertare lo status di beneficiario effettivo dei redditi, nel tempo si è creato un duplice approccio ermeneutico da parte della giurisprudenza: da un lato ci si è basati sulla c.d. “sufficienza probatoria del certificato fiscale” esibito da parte del soggetto non residente, dall’altro – in chiave marcatamente antielusiva – l’attenzione si è incentrata sulla natura di puro artificio della società europea giudicata interposta.

Sul punto, un primo filone giurisprudenziale aveva espresso l’opinione che, per attestare la qualifica di beneficiario effettivo necessaria per ottenere l’esenzione da ritenuta sui flussi reddituali, sarebbe stato sufficiente esibire la certificazione di residenza nello Stato comunitario, sulla base della valenza probatoria del certificato fiscale.

Infatti, eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall’Amministrazione finanziaria italiana non potevano essere considerati obbligatori, compresa la prova sulla data certa della documentazione (cfr. ex multis, CTR Torino, sentenza n. 28 del 04.05.2012; CTR Milano, sentenza n. 2897 del 29.06.2015; CTP Milano, sentenza n. 9819/1/2015 del 17.11.2015; CTR Lombardia,  sentenza n. 1068/21/2018 del 13.03.2018).

Tuttavia, la mera “sufficienza probatoria del certificato fiscale, non è stata confermata da parte della suprema Corte di cassazione, Sezione V civile, sulla base delle argomentazioni logico – giuridiche rinvenibili nelle ordinanze n. 32840, 32841, 32842 del 19.12.2018.

I Supremi giudici hanno interpretato la clausola antiabuso del beneficiario effettivo come strumento per prevenire manovre di pianificazione fiscale internazionale, imponendo anche la verifica di eventuali retrocessioni dei flussi reddituali, operate da parte di una società qualificabile come mera “conduit company”, nei confronti della ultimate parent company posta al vertice del Gruppo societario, che figura come reale titolare dei redditi e beneficiario effettivo degli stessi.

Anche in passato, la CTR Milano, sezione VIII, con la sentenza n. 2707 del 13.06.2018, aveva accolto la tesi proposta da parte dell’Agenzia delle entrate, che aveva chiesto il recupero a tassazione di ritenute alla fonte non operate, in violazione dell’articolo 26-quater D.P.R. 600/1973, non attribuendo quindi “valore legale” alla certificazione rilasciata dalle autorità fiscali estere.

Ciò posto, giova ricordare che il regime fiscale riservato ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia nei confronti di società o enti controllanti residenti in un Stato membro dell’Unione europea, previsto dalla Direttiva 90/435/CE (c.d. Direttiva Madre-Figlia), è disciplinato dall’articolo 27-bis D.P.R. 600/1973.

Con lo scopo di eliminare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti da “società figlie” nei confronti di “società madri”, entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell’Unione Europea, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede infatti due modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

La richiamata direttiva comunitaria non contempla espressamente la clausola del beneficiario effettivo, come invece prevede – in tema di interessi e canoni – l’articolo 26-quater D.P.R. 600/1973.

In passato, il legislatore aveva introdotto una specifica disposizione antielusiva contenuta nell’articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, il quale disponeva che quando la società “madre”, risultava controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno degli Stati dell’Unione europea, il regime di esonero dall’applicazione della ritenuta  a titolo d’imposta poteva essere usufruito a condizione che la società comunitaria avesse dimostrato “di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame” ponendo, quindi, l’onere della prova a carico del soggetto estero che percepiva i dividendi, il quale doveva dimostrare le valide ragioni economiche sottostanti alla detenzione della partecipazione nella società figlia italiana.

Attualmente, a decorrere dalle remunerazioni effettuate dal 1° gennaio 2016, le disposizioni antielusive in tema di dividendi sono attuate con l’eventuale applicazione dell’articolo 10-bis L. 212/2000 (recante la nuova disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale), come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Sempre in tema di dividendi, la rilevanza probatoria della certificazione fiscale è stata nuovamente confermata da parte della CTP Milano, sezione I, con la sentenza n. 2237 del 21.05.2019, che ha accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso la tesi proposta da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria aveva infatti recuperato a tassazione le ritenute alla fonte non operate sui dividendi erogati nei confronti della controllante francese, in violazione dell’articolo 27-bis D.P.R. 600/1973, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto operare in regime di esenzione.

Di contro, il giudice di prime cure ha rilevato che:

  • la ricorrente ha applicato correttamente l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti, in quanto ha accertato l’esistenza dei requisiti previsti per l’applicazione della Direttiva comunitaria n. 90/435/CE, mediante la ricezione della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera;
  • il soggetto italiano (che agisce come sostituto d’imposta), può limitarsi ad assumere la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero quale valido elemento di prova della sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti dalle disposizioni internazionali per beneficiare dei regimi fiscali di favore;
  • la valutazione della sostanza economica di una società e, quindi, della spettanza dell’applicazione di una ritenuta ridotta, deve essere effettuata “caso per caso” in funzione dell’attività e delle caratteristiche della società percipiente.

In merito, risulta evidente che a una società holding non possono essere richiesti gli stessi indizi di operatività di una società commerciale.

Quindi, non può sussistere una costruzione di puro artificio “laddove si sia in presenza di una società dotata di sostanza economica, da valutare in funzione della specifica funzione da essa svolta”.

In conclusione, dalla documentazione prodotta in giudizio, la controllante francese è una società avente sostanza economica che non può essere considerata una costruzione di puro artificio, anche nella considerazione che la stessa è stata costituita nel settembre 2010, nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, attuato al fine di razionalizzare la struttura del Gruppo permettendo, simmetricamente, una migliore direzione delle società europee, nell’ottica di apportare crescita e innovazione in ogni settore in cui operava il medesimo Gruppo multinazionale.

La fiscalità internazionale in pratica