La redazione del bilancio consolidato: nuovi limiti e le regole di base
di Andrea SopraniFabio LanduzziCon l’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE (sulla rendicontazione di sostenibilità), si aprono nuove prospettive per molte aziende in termini di semplificazione nella redazione dei bilanci (tra cui anche quello consolidato), grazie ad un innalzamento delle soglie dimensionali.
Per quanto concerne il bilancio consolidato, infatti, l’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 127/1991, viene modificato esonerando dall’obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano, su base consolidata, 2 dei seguenti parametri:
- totale degli attivi di euro 25.000.000 (prima euro 20.000.000);
- ricavi totali di euro 50.000.000 (precedentemente euro 40.000.000);
- media di 250 dipendenti.
È importante notare che, mentre le soglie relative all’attivo e ai ricavi sono state aumentate del 25%, il limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato per tutte le categorie.
La verifica dell’esonero può essere effettuata anche su base aggregata (ed è questo il caso più ricorrente per gruppi che non hanno mai redatto un bilancio consolidato), innalzando i limiti di fatturato e attivo del 20% (quindi attivi euro 30.000.000 e ricavi euro 60.000.000).
Si ricorda che l’esonero, per chi redige già un consolidato, scatta al mancato superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei limiti con la precisazione che non è necessario che siano, nei 2 esercizi, sempre gli stessi parametri, ma è sufficiente che 2 dei 3 vengano superati (es. nel primo esercizio si superano i limiti di attivo e dipendenti e nel secondo quello di attivo e ricavi).
Per ciò che attiene, invece, all’obbligo di redazione, la interpretazione dottrinale pressoché uniforme, derivante dalla lettura contestuale dell’articolo 25 (società obbligate) e dell’articolo 27 (casi di esonero) fa concludere che, in caso di superamento dei sopracitati parametri in un esercizio, già da quell’esercizio la società sia obbligata a redigere il consolidato.
Non è raro, tuttavia, che, nella prassi applicativa, le società differiscano di un anno tale obbligo nella considerazione, da scrivere in nota integrativa, che la società, pur avendo superato i limiti, non è ancora pronta organizzativamente alla sua redazione, stante la possibile e rilevante necessità di disporre dei dati necessari (es: informazioni circa gli utili infragruppo da eliminare), prendendosi una “vacatio legis” di un anno per strutturarsi.
Va ribadito, tuttavia, che l’obbligo di legge decorre già dal primo anno di superamento dei limiti ma, con quanto sopra riportato, si è voluto, comunque, rappresentare un comportamento che, pur non essendo robustamente supportato né da prescrizioni di legge e opinioni dottrinali, viene riscontrato con una certa frequenza nella prassi.
In ogni caso, di tale aspetto la società controllante dovrà dare una adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio d’esercizio.
Potrà essere ovvio, ma è estremamente importante ricordare che, per poter redigere correttamente un bilancio consolidato, bisogna che i bilanci delle partecipate e della controllante rispettino alcuni requisiti di base, senza i quali il passaggio dai dati aggregati a quelli consolidati, pur avvenendo attraverso l’applicazione delle più corrette tecniche e dei metodi di consolidamento, non potrà dirsi adeguato per mancanza di correttezza o di omogeneità dei bilanci delle varie società del gruppo.
Prima di procedere all’applicazione delle necessarie rettifiche di consolidamento sarà, pertanto, necessario che i bilanci delle singole società siano idonei a rappresentare in maniera uniforme i risultati economici e patrimoniali conseguiti, in modo che la rappresentazione del bilancio del gruppo, come unica entità economica, possa dirsi correttamente raggiunta.
Si tratta di tutta una serie di operazioni che, tecnicamente, vengono definite operazioni di preconsolidamento che possono essere riassunte nelle seguenti categorie:
- definizione dell’area di consolidamento;
- uniformità degli schemi di bilancio, dei principi contabili e dei criteri di valutazione;
- uniformità delle date di chiusura dei singoli esercizi;
- traduzione in moneta di conto dei bilanci in valuta (nel caso di specie in euro);
- (talora) eliminazione dei rapporti di credito, debito, costo e ricavo tra le società appartenenti al gruppo.
A queste operazioni seguiranno, poi, le vere e proprie attività di redazione del consolidato che, sempre in estrema sintesi, comportano:
- scelta del metodo di consolidamento (integrale, del patrimonio netto, proporzionale – qui si tratterà solo del metodo integrale);
- aggregazione dei bilanci;
- eliminazione del valore d’iscrizione delle partecipazioni in imprese controllate, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell’impresa controllata, di pertinenza del gruppo,
- eliminazione degli utili e perdite infragruppo;
- rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25;
- analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
- trattamento contabile specifico per le azioni della controllante ove possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 21;
- determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate (interessenze di terzi), al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
- valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto (attraverso l’applicazione del metodo del patrimonio netto o del metodo proporzionale).
Relativamente ai metodi di consolidamento si presenta di seguito uno schema di sintesi delle varie metodologie applicabili.
Tipologia di legame con la capogruppo | Metodo di consolidamento | |
Società controllata | Metodo integrale | Sostituzione della partecipazione con il 100% delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società controllata ed emersione, nei casi di partecipazione non totalitaria, delle interessenze di terzi |
Società collegata | Metodo patrimonio netto | Mantenimento della voce partecipazione anche in consolidato che viene adeguata sulla base dei risultati della società collegata e delle altre differenze emerse in sede di primo consolidamento |
Società a controllo congiunto (joint venture) | Metodo proporzionale | Sostituzione della partecipazione con il pro-quota delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società partecipata |
Metodo patrimonio netto | Come sopra |
Risulta evidente come il metodo principe di consolidamento sia quello integrale, dove trova piena applicazione tutto quanto descritto per le operazioni di preconsolidamento e consolidamento, anche se una grande affermazione di fondo ci deve guidare quando parliamo dei differenti metodi di consolidamento.
L’affermazione è: qualunque sia il metodo di consolidamento applicato, gli effetti patrimoniali ed economici di consolidamento della partecipata devono essere uguali.
Quello che non risulterà uguale sarà, invece, la rappresentazione in bilancio degli effetti del consolidamento:
- solo il metodo integrale comporterà la rappresentazione di tutti gli effetti direttamente ed esplicitamente negli schemi di bilancio (in particolare, l’eliminazione completa delle operazioni infragruppo e l’emersione delle interessenze di terzi);
- il metodo del patrimonio netto comporterà, invece, la rilevazione di tutti gli effetti economici e patrimoniali, con l’unica contropartita del valore della partecipazione (senza eliminare i saldi infragruppo ed evidenziare eventuali interessenze di terzi);
- il metodo proporzionale, d’altro canto, rileverà non al 100% le attività, passività, costi e ricavi della partecipata, ma solo nella percentuale di partecipazione, con la conseguenza che anche i rapporti infragruppo saranno eliminati pro quota e non saranno evidenziate le interessenze di terzi. Anche questo metodo comporterà, invece, l’eliminazione del valore della partecipazione come nel metodo integrale (che, invece, rimane, come detto, presente nel bilancio consolidato nel metodo del patrimonio netto, seppur aggiustato degli effetti del processo di consolidamento).