La redazione del rendiconto finanziario
di Federica Furlani
La bozza di Principio contabile OIC 10 dedicata alla redazione del rendiconto finanziario è stata pubblicata per la consultazione il 27 gennaio 2014.
Ad oggi a tale prospetto informativo è dedicato un apposito capitolo nell’ambito dell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”; la nuova bozza dell’OIC 12, pubblicata per la consultazione nel dicembre scorso, ha precisato che il nuovo principio non tratterà più del rendiconto finanziario, in quanto la tematica dovrà essere oggetto di uno specifico documento.
L’OIC ha deciso pertanto di dedicare al rendiconto un apposito principio contabile, come peraltro previsto dalla prassi contabile internazionale (IAS 7), proprio in considerazione della sua importanza informativa, prevedendo una generale raccomandazione circa la sua redazione per tutte le tipologie societarie.
Seppure infatti il codice civile non preveda espressamente la redazione del prospetto in commento come schema di bilancio obbligatorio, l’art. 2423 comma 2 statuisce che il bilancio debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio e, l’attuale Principio contabile OIC 12, prevede che il rendiconto finanziario sia incluso della nota integrativa.
In particolare, “sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni”.
Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria di una società, a livello di liquidità e solvibilità, non altrimenti ottenibili dallo stato patrimoniale, anche se corredato dal conto economico, in quanto lo stato patrimoniale non è in grado di mostrare chiaramente le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
Per quanto riguarda i principali benefici informativi, il rendiconto permette di valutare:
- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego e copertura;
- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
A seconda della risorsa finanziaria presa a base il rendiconto finanziario può essere predisposto nelle seguenti due forme:
- rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto (CCN), dove il capitale circolante netto è dato dalla differenza fra attività correnti/a breve e passività correnti/a breve
- rendiconto finanziario in termini di liquidità, dove la liquidità è data dalle disponibilità liquide in cassa e presso banche, unitamente ad altri depositi di denaro prelevabili immediatamente senza rischio di cambiamento di valore.
A differenza dell’attuale OIC 12, l’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle sole disponibilità liquide, rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni, dal denaro e valori in cassa (anche in valuta estera) e dagli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenza quotidiane o comunque di brevissimo periodo.
La risorsa del capitale circolante netto, prevista dall’OIC 12, viene pertanto eliminata in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalla imprese e oltretutto non prevista dalla prassi contabile internazionale.
La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare e in esso i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:
- gestione reddituale: composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e costi necessari per produrre tali ricavi. I flussi finanziari della gestione reddituale comprendono i flussi che derivano dalla acquisizione, produzione, distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non compresi nell’attività di investimento e finanziamento (tra cui le imposte sul reddito). Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato:
- con il metodo indiretto: rettificano l’utile o la perdita d’esercizio
- con il metodo diretto: evidenziando i flussi finanziari
- attività di investimento: comprende i flussi che derivano dall’acquisto e della vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- attività di finanziamento: comprende i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale a rischio o di capitale di debito.
Di seguito si riportano gli schemi di riferimento di cui alla bozza dell’OIC10.