La registrazione al MOSS
di EVOLUTIONDal punto di vista nazionale, l’articolo 2, D.Lgs. 42/2015 ha previsto che la registrazione al MOSS in Italia è ammessa esclusivamente per:
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (articolo 74-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (articolo 74-sexies, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l’opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (articolo 74-sexies, comma 2, D.P.R. 633/1972).
Il numero di partita Iva di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche in relazione all’opzione per il regime speciale (articolo 74-sexies, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Il provvedimento AdE n. 122854/2014 ha definito le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione per avvalersi del MOSS a decorrere dal 1° ottobre 2014, in conformità con l’articolo 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012.
La registrazione si riferisce:
- sia al “regime UE”, da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia;
- sia al “regime non UE”, da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nella UE.
La registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico:
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L’Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, al fine di completare il processo di registrazione:
- il numero di identificazione Iva attribuito;
- il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia;
- la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191 ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia per:
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (allegato A);
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che di-spongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (allegato B).
La registrazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l’intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le informazioni richieste.
I soggetti registrati al MOSS sono esclusi dal regime speciale se (articolo 74-quinquies, comma 5, D.P.R. 633/1972):
- comunicano di non fornire più servizi digitali;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.
L’Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette un provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, contro il quale è possibile ricorrere (articolo 54-ter, comma 4, D.P.R. 633/1972).
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