10 Luglio 2015

La registrazione dei contratti di locazione: la forma e la tempistica

di Leonardo Pietrobon
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Il primo aspetto da ricordare quando si affrontano gli aspetti “operativi” dei contatti di locazione, può apparire banale, ma è rappresentato dalla forma. Su tale aspetto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della L. n. 431/1998, i contratti di locazione devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità. Analogamente, l’articolo 1350 comma 1 n. 8 del codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità per la locazione di immobili di durata ultranovennale. Di conseguenza, ogni possibile altra soluzione non è consentita per la legittimità dei contatti di locazione.

Fatta tale doverosa premessa, è utile ricordare che secondo quanto stabilito dall’articolo 5 D.P.R. n.131/86, l’obbligo di registrazione del contratto può manifestarsi alternativamente entro un termine fisso o solo in caso d’uso.

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