La regolare prospettiva di continuità nei bilanci
di Clara PolletSimone DimitriNella redazione del bilancio devono essere osservati i principi civilistici dell’articolo 2423-bis: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Il Decreto liquidità, all’articolo 7 D.L. 23/2020, ha indicato alcune disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio con riferimento alla continuità aziendale.
La situazione anomala che si è determinata con l’emergenza epidemiologica, comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 D.L. 18/2020, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Queste disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
La data spartiacque del 23 febbraio 2020 corrisponde alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (D.L. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13/2020); in fase di predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2019, occorre considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
Sarà opportuno considerare elementi a supporto delle imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, al fine di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci dell’esercizio in corso nel 2020.
Sono escluse da tali considerazioni le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
Nel principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 570 sulla continuità aziendale son riportati gli eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa.
Tra gli indicatori finanziari sono riportati:
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso, oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, ovvero per altri investimenti necessari.
Tra gli indicatori gestionali occorre rilevare la perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti, difficoltà con il personale o scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti.
Tra gli altri indicatori vanno evidenziati il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge (come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari), eventuali procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possano comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa, oppure eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa, ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.