26 Gennaio 2015

La regolarizzazione degli immobili nella collaborazione volontaria

di Nicola Fasano
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Oggetto della voluntary disclosure potrebbero essere anche gli immobili posseduti all’estero e mai dichiarati nel quadro RW.

Per regolarizzarli, occorrerà pertanto sanare le violazioni ai fini delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale in relazione a tutti i periodi di imposta ancora accertabili a seconda del Paese in cui sono ubicati (Black list, Black list con accordo, altri Paesi) nonché, a partire dal periodo di imposta 2012, le violazioni ai fini IVIE. Sotto il profilo delle imposte, si devono ricordare le regole generali fissate dall’art. 70 del Tuir, secondo cui, in estrema sintesi, se l’immobile non è locato, è produttivo di reddito in Italia solo se nello Stato estero vi è una tassazione sul reddito figurativo. In tal caso il medesimo importo dovrà essere tassato in Italia. In caso contrario, nessun reddito deve essere dichiarato in Italia. Dal periodo di imposta 2012, peraltro, l’immobile a disposizione in ogni caso non è tassato ai fini Irpef, stante l’effetto “sostitutivo” dell’IVIE.

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