12 Aprile 2024

La regolarizzazione del magazzino: adempimenti contabili e dichiarativi

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

Sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999, l’articolo 1, comma da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha riproposto, a favore dei soli esercenti attività di impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs), la possibilità di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell’1.1.2023, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva.

 

Rimanenze di magazzino regolarizzabili

Possono essere regolarizzabili, le esistenze iniziali di cui all’articolo 92, Tuir, che rinvia ai beni indicati all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, vale a dire:

  • i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (merci);
  • le materie prime e sussidiarie;
  • i semilavorati;
  • gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nota bene

Non sono interessate, invece, dalla regolarizzazione in esame:

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