La regolarizzazione della fattura allunga la detrazione
di EVOLUTIONL’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017, modificando il comma 1 dell’articolo 19 del decreto Iva, ha ridotto il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.
Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.
La novità ha effetto a decorre dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017. La previsione di una disposizione transitoria, introdotta in sede di conversione del decreto, fa salva la detraibilità dell’Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato effetto retroattivo della modifica.
L’articolo 2 del D.L. 50/2017 è intervenuto altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018 che ha chiarito che:
a) il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:
- effettuazione dell’operazione:
- cessioni di beni → consegna/spedizione;
- prestazioni di servizi → pagamento;
- ricevimento della fattura d’acquisto;
b) il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30.4.2019.
La necessità che si verifichi la duplice condizione – esigibilità dell’Iva + possesso della fattura – per operare la detrazione è stata ribadita di recente dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-533/16 del 21 marzo 2018.
Peraltro, nell’occasione i giudici comunitari hanno stabilito che il ravvedimento posticipa il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione o per presentare l’istanza rimborso dell’imposta. Sicché qualora sia regolarizzata un’operazione passata da parte del cedente che ha fatturato senza applicazione dell’Iva, il termine per l’esercizio della detrazione dell’imposta da parte del cessionario decorrere dalla data di ricezione della fattura riemessa in modo corretto. Ciò in quanto, in tale circostanza, per l’acquirente sarebbe stato oggettivamente impossibile esercitare il proprio diritto alla detrazione(/rimborso) prima del ravvedimento, non potendo, in precedenza, disporre della fattura né sapere che era dovuta l’Iva.
In conclusione, secondo la sentenza in questione, “Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (Iva) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell’Iva, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso”.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |