La relazione di revisione sul bilancio – IV° parte
di Francesco RizziProcedendo con l’approfondimento dei principali contenuti della relazione di revisione, si reputa ora opportuno concludere la presente trattazione soffermandosi sulle ultime due sezioni della relazione e sui facsimili di relazione utilizzabili.
La penultima sezione della relazione è denominata “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”.
Essa contiene alcune informazioni significative e segnatamente:
- chiarisce quali sono stati gli obiettivi perseguiti dal revisore ovvero, come chiarito dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore” (cfr. par. 11 del predetto principio di revisione);
- dà evidenza delle metodologie di revisione seguite (basate sul risk approach), pur senza entrare nel dettaglio delle tipologie di procedure di revisione seguite ma esprimendosi in termini generali;
- contiene la dichiarazione prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera f) D.Lgs. 39/2010, su “eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”.
Con particolare riferimento all’indagine sull’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, si specifica che per incertezza significativa deve intendersi quell’incertezza il cui effetto potenziale è tale da rendere necessaria un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza affinché il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.
In tale contesto, quindi, il revisore potrà pervenire alle seguenti conclusioni:
- il presupposto della continuità aziendale è appropriato e l’informativa di bilancio è adeguata oppure non è adeguata;
- il presupposto della continuità aziendale è inappropriato e l’informativa di bilancio è adeguata oppure non è adeguata;
- esistono molteplici incertezze significative.
Riguardo invece all’ultima sezione della relazione, denominata “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”, essa contiene il giudizio sulla relazione sulla gestione richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. 39/2010, a mente del quale la relazione di revisione deve anche comprendere:
- “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge”
- e “… una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori”.
In riferimento alla relazione sulla gestione, il revisore è dunque chiamato a esprimere (inserendoli nella sezione in parola):
- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (c.d. “giudizio di coerenza”). Ai fini di tale verifica, si specifica che secondo il principio di revisione “nazionale” (SA Italia) n. 720B (“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”), per la parte di esso applicabile alle imprese di minori dimensioni, il revisore deve
- effettuare una lettura critica della relazione sulla gestione;
- eseguire un riscontro della relazione sulla gestione con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili
Il revisore, inoltre, non deve riscontrare ogni dato o informazione contenuti nella relazione sulla gestione, ma, secondo il proprio giudizio professionale, può selezionare quegli importi e informazioni che ritiene più significative;
- un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge (c.d. “giudizio di conformità”). Anche in questo caso, sempre secondo il predetto principio di revisione, ai fini della verifica in questione, il revisore deve solamente accertarsi che le informazioni richieste dalle norme di legge siano state incluse nella relazione sulla gestione e, nel caso in cui, una o più informazioni non fossero state inserite, deve valutare la significatività di tale mancanza di conformità;
- una propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di errori significativi nella relazione sulla gestione, rilasciata solamente sulla scorta delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto in cui opera, acquisite nel corso dell’attività di revisione legale.
Qualora il revisore accerti delle situazioni di incoerenza o di non conformità della relazione sulla gestione che reputi significative, egli deve discuterne con l’organo amministrativo “al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti effettivamente una incoerenza, se tale incoerenza sia significativa e se sia necessario che vengano apportate delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile ovvero alla relazione sulla gestione…”.
Se gli amministratori dichiareranno di voler effettuare le necessarie modifiche, il revisore dovrà verificare che ciò avvenga realmente. Se, al contrario, gli amministratori si dovessero rifiutare di effettuare le necessarie correzioni, il revisore dovrà comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di governance chiedendo che si proceda con la correzione e verificando che ciò accada.
Se l’errore non verrà corretto, il revisore dovrà “valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione e comunicare ai responsabili delle attività di governance le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione …..” (cfr. par. 15 del succitato principio di revisione).
Infine, se la relazione sulla gestione non venisse data al revisore in tempo utile a consentirgli lo svolgimento delle predette verifiche, egli deve valutare quali implicazioni ha avuto tale circostanza ai fini dell’espressione del giudizio sulla coerenza e sulla non conformità, nonché sulla dichiarazione di eventuali errori significativi.
Per quel che infine concerne i facsimili di relazione utilizzabili dal revisore, è possibile fare riferimento ai seguenti documenti:
- ai facsimili riportati nell’appendice al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700;
- al facsimile allegato al documento del CNDCEC “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, recentemente aggiornato. Detto supporto operativo fornisce il nuovo facsimile di relazione unitaria nel caso di un collegio sindacale incaricato della revisione legale. Il modello può tuttavia essere utilizzato anche in caso di relazione “non unitaria”, nel senso che il soggetto incaricato solamente della revisione legale potrà utilizzare la sola sezione del modello inerente la relazione del revisore indipendente (trattasi della sezione A del modello);
- ai facsimili allegati al documento di ricerca n. 215 di ASSIREVI dal titolo “La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari”, anch’esso recentemente aggiornato. Detto documento contiene specifici facsimili di modelli di relazione utilizzabili in caso di incarico di revisione volontario e per la relazione di revisione per le micro imprese, per i bilanci di liquidazione e per le società cooperative.
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