La relazione di revisione sul bilancio – I° parte
di Francesco RizziLa relazione sul bilancio è il principale documento di sintesi di tutto il lavoro di revisione, in quanto attraverso di essa il revisore formalizza il proprio giudizio professionale sul bilancio, maturato in seguito alle attività di revisione svolte e alle conclusioni raggiunte sulla scorta degli elementi probativi acquisiti.
Considerata l’ampiezza delle tematiche connesse al suddetto argomento, se ne circoscriverà la trattazione al caso, più comune, della revisione legale di una società commerciale non quotata e, per esigenze di sintesi, non si scriverà di tutte le informazioni che devono essere inserite nella relazione di revisione ma si offrirà una trattazione più approfondita solamente di quelle più rilevanti.
Ciò premesso, al fine di illustrare l’argomento in modo sistematico e completo, pur senza recedere dalle esigenze di una trattazione sintetica, si reputa opportuno iniziare partendo, in primo luogo, dalle fonti.
La prima fonte si rinviene anzitutto dal precetto normativo e, nello specifico, nell’articolo 14 D.Lgs. 39/2010; norma che definisce gli scopi, il contenuto e le altre formalità di redazione e pubblicazione della relazione.
Grazie all’espresso rinvio operato proprio dal secondo comma del succitato articolo 14, l’altra fonte primaria si rinviene nei principi di revisione internazionali e, in particolare:
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 (“Continuità aziendale”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 (“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 (“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 (“Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 (“Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710 (“Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo”);
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720 (“Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”);
- dal principio di revisione “nazionale” (SA Italia) n. 720B (“Le responsabilità del revisore relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari”).
Per quel che invece concerne lo scopo della relazione di revisione, esso consiste nel formalizzare in una relazione scritta il proprio giudizio professionale sul bilancio e i risultati dell’attività di revisione legale svolta, al fine di “esternare” le conclusioni del lavoro di revisione a diretto beneficio della società destinataria delle attività di revisione e di tutti gli stakeholder in genere. Di fatti, la relazione del revisore sul bilancio, oltre a supportare la comunicazione finanziaria dell’impresa, assicura a tutti gli utilizzatori del bilancio l’affidabilità delle informazioni in esso contenute.
Quanto precede mette anche in luce alcuni tratti delle responsabilità del revisore, connessi al fatto che gli utilizzatori del bilancio faranno affidamento sul suo giudizio professionale in ordine alla conformità o meno del bilancio al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e, in particolare, sulla circostanza che il bilancio sia stato redatto e presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla normativa vigente di riferimento.
Per quel che invece riguarda la struttura della relazione, essa è stata recentemente aggiornata in seguito all’adozione dei nuovi principi di revisione avvenuta con le Determine del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno e del 31 luglio del 2017.
In base alle recenti innovazioni, la nuova struttura della relazione sul bilancio è la seguente:
- “titolo” (ovvero “Relazione del revisore (società di revisione) indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39”);
- “destinatario” (ovvero i soci/azionisti riuniti nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio);
- “giudizio del revisore”;
- “elementi alla base del giudizio”;
- “responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio”;
- “responsabilità del revisore (società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”;
- “relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente il giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. 39/2010 (giudizio di coerenza e di conformità sulla relazione sulla gestione, nonché sull’eventuale identificazione di errori significativi nella predetta relazione);
- eventuali “richiami d’informativa”;
- eventuali “altri aspetti”;
- “nome del revisore” (o dei membri del collegio sindacale, nel caso in cui a tale organo sia stato anche affidata la revisione legale);
- per le società di revisione, “nome del responsabile dell’incarico”;
- “sede del revisore”;
- “data di emissione”;
- “firma del revisore”.