31 Marzo 2015

La relazione sulla gestione: le informazioni di carattere specifico

di Federica Furlani
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Accanto alle informazioni di carattere generale, trattate in un
precedente contributo,
l’art. 2428 c.c., al comma 3, prevede l’obbligo di inserire nella Relazione sulla gestione specifiche informazioni con riferimento a:
  • attività di ricerca e sviluppo
Le informazioni da fornire riguardano l’attività di investimento svolta nella ricerca e sviluppo dall’impresa, in particolare il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività, il totale dei costi eventualmente capitalizzati con indicazione delle ragioni sottostanti la capitalizzazione, gli eventuali contributi ricevuti a fronte di tale attività, gli eventuali risultati conseguiti o da conseguire, ….
  • rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Si tratta di illustrare i rapporti, sia di natura quantitativa che qualitativa, con le imprese del gruppo, indicando in particolare la natura (commerciale, finanziaria, …) dei crediti e debiti infragruppo e le relative condizioni (tassi, scadenze,…), i rapporti contrattuali (commerciali, tecnici, …) esistenti, …
  • numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale
  • acquisti e vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni
  • fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Vanno illustrati i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non richiedono modifiche alle voci di bilancio, ma che sono importanti per i lettori del bilancio per una corretta valutazione e interpretazione dello stesso.
L’OIC 29 ne fornisce alcuni esempi:
  1. i mutamenti nella legislazione che regolamenta l’attività del settore in cui opera l’impresa, o comunque di settori vicini;
  2. la stipula di contratti di mutuo o di leasing e l’emissione di prestiti obbligazionari;
  3. gli acquisti o le cessioni di partecipazioni significative;
  4. le eventuali verifiche fiscali da parte delle Autorità competenti;
  5. le operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
  6. l’annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
  7. gli acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
  8. la distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
  9. l’annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
  10. l’emissione di un prestito obbligazionario;
  11. l’aumento di capitale;
  12. l’assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
  13. significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell’esercizio;
  14. fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;
  15. richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.
  • l’evoluzione prevedibile della gestione
Richiede una descrizione della ragionevole previsione sulla gestione futura della società.
  • informazioni in relazione all’uso di strumenti finanziari
Se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, occorre illustrare gli obiettivi e le politiche societarie inerenti la gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
  • elenco delle sedi secondarie
Deve trattarsi delle sedi secondarie, in Italia e all’estero, con una rappresentanza stabile, per le quali è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese.
 
Vi sono poi ulteriori informazioni da inserire nella Relazione sulla gestione richieste da altre norme del codice civile o da altre disposizioni, quali:
  • l’approvazione del bilancio nel maggior termine (art. 2364 c.c.)
Nel caso in cui gli amministratori si siano avvalsi dalla facoltà di sottoporre per l’approvazione ai soci il progetto di bilancio nel maggior termine di 180 giorni, è necessario motivare le ragioni di tale differimento.
  • la soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, co. 5, e art. 2497-ter c.c.)
E’ necessario indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Inoltre se la società che redige la relazione ha preso decisioni influenzate da quella che esercita direzione e coordinamento, deve indicare la motivazione di tali decisioni e l’indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle stesse.
  • operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c.)
Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (secondo la definizione contenuta nei principi contabili internazionali) e li rendono noti nella relazione sulla gestione..
Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
  • ristrutturazione del debito (OIC 6)
Indipendentemente dalla modalità di ristrutturazione del debito posta in essere, l’OIC 6 richiede di fornire tutte le informazioni che permettano ai lettori del bilancio di avere una chiara percezione delle difficoltà finanziarie in cui versa la società e di comprendere i benefici economici e finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di apportare all’economicità dell’impresa anche al fine di valutare i tempi e le modalità di risanamento.
  • consolidato/trasparenza fiscale (Oic 25)
Nella relazione sulla gestione sono indicate l’adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’opzione.
  • destinazione dell’utile o copertura della perdita
La relazione si deve concludere con la proposta da parte dell’organo amministrativo sulla destinazione dell’utile dell’esercizio o sulla copertura della perdita.
 
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