Nel momento in cui un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia dovrà assoggettare a tassazione nel nostro Paese tutti i redditi, compresi quelli prodotti all’estero (c.d. principio di tassazione mondiale).
Al contrario, un soggetto fiscalmente residente all’estero sarà assoggettato a imposizione in Italia soltanto per i redditi prodotti sul territorio nazionale.
Alle società non residenti con stabile organizzazione in Italia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 152 del Tuir, secondo cui la stabile si considera un’entità separata e indipendente. Da ciò discende l’obbligo di determinare separatamente il reddito della filiale sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, che deve essere redatto secondo i principi contabili previsti per soggetti simili e residenti in Italia.
Nel verificare la residenza fiscale di un soggetto bisogna tenere conto anche di quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’altro Stato, se esistente.
In ambito convenzionale la definizione del concetto di residenza ha importanza fondamentale per dirimere i casi di doppia imposizione dei redditi che si possono verificare qualora entrambi gli Stati contraenti considerino, in base alla propria normativa interna, lo stesso soggetto fiscalmente residente sul proprio territorio. In caso di conflitto tra la norma interna e quella convenzionale, quest’ultima prevale sempre sulla prima.
L’Amministrazione finanziaria, nei controlli effettuati per verificare la residenza fiscale in Italia di un soggetto estero, può utilizzare qualunque elemento indiziario che possa dimostrare l’esterovestizione della società estera.
Particolare attenzione viene posta nelle ipotesi in cui il controllo della residenza ai fini fiscali avviene:
- in modo “mirato”: sulla base di un’analisi preliminare e ragionata della struttura e dell’operatività della società;
- in modo “indiretto”: nelle fasi di accesso presso una società residente presso la quale viene rinvenuta documentazione di varia natura attinente all’operatività di una società formalmente costituita all’estero e che, in quanto tale, non avrebbe titolo per essere custodita in Italia.
Evidentemente, dei tre criteri di collegamento individuati dall’articolo 73, comma 3, del Tuir, assumono rilievo preponderante il criterio della sede dell’amministrazione e quello dell’oggetto principale, i quali vanno analizzati tenendo in debita considerazione i rilevanti mutamenti intervenuti nella dimensione internazionale dell’attività imprenditoriale e delle sue particolari dinamiche legate al mercato.
In tema di residenza fiscale un aspetto importante è quello della esterovestizione.
L’esterovestizione è il fenomeno delle società costituite in Stati esteri, sia white che black list, ma con uno o più criteri di collegamento con il territorio nazionale.
In sostanza, il fenomeno si concretizza nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi diversi dall’Italia, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente altrove.
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