11 Dicembre 2018

La residenza fiscale delle persone giuridiche

di EVOLUTION
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La residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata nel nostro ordinamento dall’articolo 73 comma 3 del Tuir, il quale sancisce che le società e gli enti si considerano fiscalmente residenti in Italia qualora per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano nel territorio dello Stato italiano la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale.
Gli stessi criteri sono dettati per società di persone e associazioni ad esse equiparate dall’articolo 5, comma 3, lettera d), del Tuir.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i criteri necessari ai fini del riconoscimento della residenza fiscale di una società.

Al fine di inquadrare correttamente il concetto di residenza fiscale è necessario analizzare ciascuno dei presupposti indicati nell’articolo 73 comma 3 del Tuir: sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto dell’attività.

Il primo dei criteri fissato dalla disposizione è quello relativo alla sede legale ed è naturalmente anche quello che crea minori problemi dal punto di vista accertativo.

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