La responsabilità del curatore per l’omesso versamento di imposte
di Luigi Ferrajoliordinanza n. 16373 depositata in data 17 luglio 2014, la Suprema Corte ha aperto uno spiraglio in merito alla possibilità di ritenere personalmente responsabile il
curatore fallimentare per i
debiti fiscali della società amministrata attraverso un’estensione, a fattispecie di questo tipo, dell’applicazione
dell’art. 36 del D.P.R. 602/73 e ha analizzato le modalità con cui tale responsabilità può essere fatta valere.
cartella di pagamento a seguito
dell’omesso versamento di imposte da parte della medesima società.
professionista, la competente CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR ne accoglieva l’appello annullando la pretesa impositiva.
debiti della società, non solo a quest’ultima, ma anche al
curatore quale suo rappresentante legale e in proprio, sostenendone una sua
responsabilità solidale.
liquidatori – o gli
amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori – dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che
non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le
imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori
rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
principio di carattere generale secondo cui
ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo.
presupposto essenziale affinché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un’imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento
contra legem del curatore
e non della mera incapienza dell’attivo”.
depauperamento dell’erario vi sia e sia
dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare si potrà poi porre il problema se la ipotizzata responsabilità del curatore venga meno a causa del controllo delle autorità giudiziarie competenti sulla condotta del curatore.
atto impositivo siano enunciate le circostanze che determinano il
cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare (in sostanza, il soddisfacimento di crediti di ordine inferiori a quelli tributari) e che le predette circostanze siano successivamente provate in giudizio.
cartella non conteneva alcuna motivazione o enunciazione al riguardo.
deve indicare nell’atto di addebito le ragioni che determinano detta responsabilità che deve nascere da un cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare” ponendo conseguentemente il curatore in condizione di esercitare le sue difese.
obbligo di motivazione dell’atto impositivo finalizzato non solo a far conoscere al professionista la
pretesa impositiva a suo carico, ma anche a consentirgli di valutare con un grado di determinazione ed intelligibilità
l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale idonea a permettere al medesimo un
esercizio di difesa non difficoltoso.
avviso di accertamento e non di una mera cartella, in quanto la responsabilità del curatore nasce da
addebiti che debbono essere specificamente enunciati.