29 Marzo 2016

La responsabilità del liquidatore non si spinge nel remoto

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 2495 del codice civile stabilisce che i liquidatori, a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, sono tenuti a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo stesso dispone che sebbene vi sia stata l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Risulta esserci, invece, una discrasia per quanto concerne la disciplina fiscale, che come noto è stata modificata con l’intervento apportato dal D.Lgs. 175/2014, il quale è intervenuto in maniera rilevante sulle disposizioni in tema di responsabilità fiscale attribuibile alla figura del liquidatore.

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