La responsabilità del notaio per ritardata annotazione del fondo patrimoniale
di Luigi Ferrajoli
Il ritardo nella annotazione della costituzione del fondo patrimoniale può essere causa di risarcimento del danno in capo al notaio rogante e ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di annotazione, ognuno per la rispettiva competenza.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 21725 del 23/09/2013della Sezione III della Corte di Cassazione.
La costituzione del fondo patrimoniale, quale atto modificativo delle convenzioni matrimoniali, deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Tale annotazione deve essere richiesta a cura del notaio rogante, nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 34-bis disp. att. Cod.Civ.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte i ricorrenti, due coniugi, avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale erano confluiti tutti i loro beni immobili, al fine di provvedere ai bisogni familiari.
Successivamente a tale costituzione, i ricorrenti si erano trovati esposti ad azioni di terzi, che avevano iscritto ipoteca giudiziale sui beni facenti parte del fondo stesso prima della sua annotazione nel registro dello Stato Civile, avvenuta in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto del notaio rogante e dell’Ufficiale dello Stato Civile.
I coniugi convenivano, quindi, in giudizio il notaio rogante nonché l’Ufficiale dello Stato Civile ed il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.
La domanda dei ricorrenti era accolta in primo grado. Il Tribunale adito evidenziava che: il notaio aveva provveduto a richiedere l’annotazione oltre il termine di cui all’art. 34-bis dip. att. Cod.Civ,, sicché era ravvisabile una sua colpa professionale; la responsabilità dell’Ufficiale dello Stato civile si radicava nella circostanza di aver ritardato lo svolgimento delle proprie funzioni, così causando un danno consistente nell’impossibilità di opporre la costituzione del fondo patrimoniale; la responsabilità del Comune convenuto derivava dall’applicazione dell’art. 2049 Cod.Civ.; il danno sussisteva, nonostante l’astratta revocabilità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, stante l’eventualità di una tale azione e l’impossibilità per gli attori di gestire il loro patrimonio anche nelle more di una eventuale causa di revocatoria ordinaria.
La sentenza veniva impugnata dagli stessi coniugi che lamentavano la liquidazione del danno, nonché, in via incidentale dai convenuti. La Corte di Appello, rigettava ogni domanda proposta dai predetti coniugi, totalmente riformando la sentenza impugnata.
La vicenda giungeva, quindi, dinanzi alla Suprema Corte.
Secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva accertato che il notaio rogante aveva chiesto l’annotazione senza rispettare il termine di trenta giorni previsto dall’art. 34 disp. att. Cod.Civ., in tal modo sostanzialmente incorrendo nella responsabilità ex art. 1218 Cod.Civ. che si configura anche in caso di tardività dell’adempimento, precisandosi che nel caso di specie non risultava provato che il ritardo fosse stato determinato da causa non imputabile al notaio.
L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, che in un primo momento aveva negato l’annotazione, ritenendo tali atti annotabili solo su ordine dell’Autorità Giudiziaria, procedendovi a seguito dei chiarimenti forniti dal notaio, era responsabile ai sensi dell’art. 2043 Cod.Civ.per erroneità della condotta.
Il Comune, a sua volta, “risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria e quest’ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all’Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell’agente (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29727)”. La responsabilità è desumibile non solo dai principi di cui all’art. 28 della Costituzione ma anche ai sensi dell’art. 2049 del Cod.Civ.
La Cassazione censura la pronuncia della Corte di merito che, pur avendo riconosciuto la condotta dei convenuti posta in essere, sostanzialmente, in violazione degli artt. 1218 (del notaio), 2043 (dell’Ufficiale dello Stato Civile) e 2049 Cod.Civ. (del Comune), con motivazione insufficiente e contraddittoria, oltre che giuridicamente errata e fondata, peraltro, su mere ipotesi e congetture, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la ritardata annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale in parola e i lamentati danni e ne ha escluso il risarcimento.
La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.
Il professionista, pertanto, è tenuto al rispetto dei termini prescritti ai fini dell’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale onde evitare di incorrere nella responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno eventualmente causato.