La responsabilità del socio unico di S.p.a.
di EVOLUTIONLe società per azioni, per effetto della previsione di cui all’articolo 2425 del cod. civ., godono della cd. autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali, infatti, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio. Di conseguenza, i creditori della società possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio sociale, mentre i creditori personali del singolo socio possono soddisfarsi solo sul patrimonio personale del socio stesso (in quanto il patrimonio della società costituisce garanzia esclusiva dei creditori sociali).
Il regime di responsabilità patrimoniale dettato dal citato articolo 2325 cod. civ. è ovviamente da tenere distinto dalla responsabilità che potrebbe sorgere in capo al socio a seguito di danni subiti da terzi in conseguenza dell’attività gestoria illegittima (in altre parole, è necessario tenere distinti gli aspetti legati dall’insolvenza della società e del socio dai profili risarcitori).
L’autonomia patrimoniale perfetta, tuttavia, può essere derogata nel caso in cui la Spa risulti interamente posseduta da un unico socio e, contestualmente, non vengano rispettati gli specifici obblighi posti a tutela dei terzi. Infatti, ai sensi dell’articolo 2325 cod. civ., in caso di insolvenza della società è prevista l’illimitata responsabilità dell’unico socio nei seguenti casi:
- non sono stati rispettati gli obblighi in materia di conferimenti dettati dall’articolo 2342 cod. civ.;
- non sono stati rispettati gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 2362 cod. civ. (deposito presso il registro delle imprese dei dati dell’unico socio).
Obblighi in materia di conferimenti |
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca l’intero ammontare dei conferimenti in danaro (articolo 2342 cod. civ.) |
Adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese |
Quando le azioni risultano appartenere a una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio (articolo 2362 cod. civ.) |
Come anticipato, la responsabilità illimitata dell’unico socio è prevista nelle ipotesi di “insolvenza della società” e sempre a condizione che non siano state rispettate le disposizioni in tema di pubblicità e conferimenti.
Con specifico riferimento al concetto di “insolvenza” deve escludersi che sia necessario far riferimento alla legge fallimentare per verificarne la sussistenza. Più in generale, infatti, con il termine “insolvenza” deve essere qualificato lo stato di “oggettiva insufficienza del patrimonio sociale”.
Appare utile sottolineare che nel caso in cui la Spa risulti interamente posseduta da un unico socio è necessario darne evidenza negli atti e nella corrispondenza della società (oltre agli altri elementi previsti dall’articolo 2250 cod. civ.). Tale informazione, inoltre, deve essere riportata anche sul sito internet della società. Nel caso in cui la Spa venga meno ai predetti obblighi pubblicitari, è prevista la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro ai sensi dell’articolo 2630 cod. civ..
Infine, si ricorda che ex articolo 2331 cod. civ., per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi non solo coloro che hanno agito, ma anche il socio unico fondatore. La responsabilità patrimoniale del socio unico sussiste anche nel caso in cui lo stesso non abbia deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |